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Altri sguardi: opinioni, attualità e riflessioni
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sommario
adozione: fare
adozione: capire
adozione: riflettere
adozione: dare
adozione: fonti
1. Adozione: fare.
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Definizione.
L’adozione è un istituto giuridico atto a garantire,
ad un minore in grave stato di abbandono o di maltrattamento,
il diritto a vivere serenamente all’interno di una famiglia
diversa da quella biologica.
Legislazione italiana attuale.
La Legge 4 maggio 1983 n. 184, art. 27 dispone che
«l’adozione fa assumere, al minore adottato, lo stato
di figlio legittimo degli adottanti, dei quali porta
anche il cognome». La stessa legge prevede la possibilità
di adottare un minore sul territorio nazionale (adozione
nazionale) o in uno stato estero (adozione internazionale)
aderente alla Convenzione dell’Aja per la tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale
oppure con un paese col quale l’Italia abbia stabilito
un patto bilaterale in materia di adozione. Gli aspiranti
possono dare disponibilità sia per l’adozione nazionale
che per quella internazionale per un paese straniero
specifico. Generalmente, al verificarsi di un abbinamento
coppia-minore in una delle due distinte procedure (nazionale
ed internazionale) viene sospesa l’altra, ma in alcuni
casi il Tribunale per i minorenni di competenza potrebbe
anche permettere alla coppia di concludere l’adozione
con entrambe le procedure, qualora vengano proposti
ed accettati dalla coppia due distinti abbinamenti.
Requisiti degli adottandi.
La Legge 4 maggio 1983, n.184 regolamenta i requisiti
sia per l’adozione nazionale che per quella internazionale.
Nel caso di adozione internazionale lo stato estero
potrebbe porre criteri restrittivi rispetto alla legge
italiana. I requisiti fondamentali stabiliti dalla legge
italiana, in sintesi, sono i seguenti:
Gli adottandi devono essere uniti in matrimonio
da almeno 3 anni, non deve sussistere separazione personale
neppure di fatto e devono essere idonei ad educare,
istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano
adottare. Il periodo dei 3 anni può essere raggiunto
computando anche eventuale periodo di convivenza pre-matrimoniale
more uxorio.
La differenza di età tra gli adottandi e l’adottato
deve essere compresa dai 18 ai 45 anni. Uno dei due
coniugi può avere una differenza superiore ai 45 anni
a patto che sia comunque inferiore ai 55. Inoltre potrebbe
essere derogato tale limite a patto che i coniugi adottano
due o più fratelli assieme o se hanno un altro figlio
minorenne.
Gli adottandi devono essere idonei ad educare ed
istruire, e in grado di mantenere i minori che intendono
adottare. Questo punto viene verificato dal Tribunale
per i minorenni di competenza tramite i servizi socio-assistenziali
degli Enti locali.
Procedura per intraprendere un’adozione.
Le coppie italiane che decidono di adottare, devono
seguire una procedura di adozione particolarmente complessa,
volta a garantire l’interesse del minore a vivere in
una famiglia adeguata alle sue caratteristiche e necessità.
L’interesse dei coniugi, quello di costituire una famiglia,
è considerato secondario rispetto all’interesse del
minore. La procedura per l’adozione nazionale e quella
per l’adozione internazionale, differiscono essenzialmente
perché nella seconda attore preponderante è l’autorità
del paese straniero del minore, rispetto al quale operano
gli Enti Autorizzati, che svolgono una doppia funzione;
fornitore di servizi per la coppia italiana che intende
adottare, garante dell’applicazione delle disposizioni
dell’autorità estera in Italia.
Adozione nazionale.
L’adozione nazionale è l’adozione che si realizza
quando il minore viene dichiarato adottabile da un tribunale
per i minorenni del territorio nazionale.[1] Il termine
nazionale non fa quindi riferimento alla nazionalità
o a caratteristiche di appartenenza etnica del minore,
ma solo al fatto che l’autorità competente è quella
italiana in quanto l’adottabilità del bambino viene
riscontrata nel territorio nazionale.
Procedura per intraprendere l’adozione nazionale
in Italia.
La domanda di adozione. Il procedimento inizia con
la domanda di adozione inviata al Tribunale per i minorenni
competente per territorio di residenza. Nel caso di
residenti all’estero, il tribunale competente è quello
dell’ultimo domicilio o, in mancanza, quello di Roma.
Alcuni Tribunali per i minorenni richiedono che la domanda
di adozione sia indirizzata preventivamente ai Servizi
socio-assistenziali. Si occuperanno questi ultimi di
informare i coniugi richiedenti e, nel caso questi confermino
la loro volontà ad adottare, ad informare il tribunale
della disponibilità dei coniugi. Si tratta di una prassi
controversa in quanto secondo l’art. 22 della legge
184/1983, come modificata dalla 149/2001, i coniugi
devono presentare domanda al tribunale e non ai servizi
socio-assistenziali. La domanda può essere redatta in
carta semplice anche se alcuni Tribunali richiedono
di redigere la dichiarazione in un modulo prestampato,
che può differire da un tribunale ad un altro, e che
può contenere domande riguardo eventuali limitazioni
della disponibilità dei richiedenti riguardanti, tra
le altre, lo stato di salute del minore, l’accettazione
o meno del rischio giuridico, la disponibilità ad accogliere
più fratelli.
Indagini per la valutazione dell’idoneità dei coniugi.
Il tribunale, per poter valutare l’idoneità dei coniugi
ad adottare un minore, dispone una serie di indagini,
affidandole ai servizi sociali e alle autorità di pubblica
sicurezza, e richiedono ai coniugi di sottoporsi ad
una serie di indagini di natura sanitaria (di solito
realizzati dai dipartimenti di Medicina Legale di Salute
Mentale). I servizi sociali presenti sul territorio,
collaborano con il tribunale, a cui devono fornire elementi
utili, nella forma di una serie di relazioni, atti alla
valutazione dei coniugi, valutazione che spetta comunque
al Tribunale (Non è infrequente il caso di valutazioni
difformi dei Tribunali rispetto agli alle conclusioni
dei rapporti prodotti dai servizi sociali). I servizi
sociali, generalmente, si avvalgono di equipes di assistenti
sociali e psicologi, che raccolgono elementi utili a
valutare l’eventuale idoneità a educare ed istruire
e di mantenere un minore o più minori, a seconda della
disponibilità dei coniugi. Al termine dell’istruttoria,
i servizi sociali territoriali raccoglieranno tutti
gli elementi utili e redigeranno una relazione che verrà
inviata al Tribunale per i minorenni che li ha attivati.
Questa serie di accertamenti a carico dei servizi sociali
territoriali dovrebbero durare al massimo 4 mesi, dall’invio
della documentazione da parte del Tribunale per i minorenni.
Anche gli organi di Pubblica sicurezza, competenti nella
zona di residenza dei coniugi aspiranti, effettueranno
ricerche sui coniugi, inviandola al Tribunale competente
per la valutazione dell’idoneità dei coniugi.
L’idoneità dei coniugi. Letti i pareri e la relazione
dei Servizi sociali, il Tribunale, previo ulteriore
colloquio con un Giudice, decide autonomamente (quindi
anche in difformità con quanto espresso nelle relazioni
raccolte) se considerare idonea o non idonea all’adozione
i coniugi. Il Tribunale potrebbe richiedere, se lo ritenesse
opportuno, ulteriori approfondimenti. Questa fase termina
con l’inserimento del fascicolo relativo ai coniugi
che hanno presentato domanda in un archivio delle coppie
idonee ad adottare. Questo di per se non ha alcuna rilevanza
giuridica, e quindi non da ai richiedenti alcuna informazione
o certezza che la loro domanda avrà un seguito, che
potrà realizzarsi solo dall’incontro (abbinamento) tra
le specifiche caratteristiche ed esigenze del minore
da adottare e le caratteristiche delle coppie che sono
state giudicate potenzialmente idonee ad adottare. E’
responsabilità del Tribunale verificare nei casi concreti
la migliore soluzione per il minore (l’interesse prevalente
è sempre quello del minore) e realizzare quindi l’incontro
tra minore adottabile e coniugi idonei, ovvero il così
detto abbinamento.
Abbinamento tra il minore e i coniugi. Quando un
minore si trova in stato permanente di abbandono, il
Tribunale per i minorenni emette un decreto di adottabilità.
Provvederà, quindi, ad individuare, tra tutte le coppie
che hanno presentato la disponibilità, quella più idonea
al minore stesso. Il Tribunale dei minori provvede a
comunicare ai coniugi individuati l’avvenuto abbinamento,
le informazioni mediche sullo stato di salute del minore
ed eventuali informazioni riguardanti la sua storia.
In questo momento, avendo tutte le informazioni sul
minore da adottare, i coniugi devono decidere se continuare
o meno nel procedimento adottivo.
Incontro. A questo punto si realizza l’incontro tra
minore e coniugi che può assumere forme diverse, stabilite
dal Tribunale concordemente con i servizi sociali che
hanno in carico il minore, in relazione alle caratteristiche
e necessità del minore. L’avvicinamento potrà avvenire
attraverso i così detti Primi contatti, durante i quali
il minore, che continua ad essere ospite della struttura
dove è stato collocato, e la coppia iniziano a fare
la reciproca conoscenza, con il supporto degli operatori
dei servizi sociali. Può anche prendere la forma, qualora
il Tribunale ne ravvisi la necessità in relazione al
caso concreto del minore, del collocamento provvisorio
del minore preso la residenza dei coniugi, sempre con
il supporto e la vigilanza degli operatori dei servizi
sociali. Difficilmente nella pratica si realizza immediatamente
il caso in cui, effettuato l’abbinamento, il Tribunale
decreti l’ affidamento pre-adottivo, della durata di
un anno, che è l’atto necessario perché parta il termine
dell’anno, scaduto il quale l’adozione si ritiene definitiva.
Nella prassi l’affidamento pre-adottivo viene dichiarato
dopo un periodo, non quantificabile a priori, durante
il quale si realizza la reciproca conoscenza, e Tribunale
e Servizi hanno potuto verificare la sussistenza di
tutti i requisiti a garanzia del minore.
Affidamento Pre-Adottivo. Il periodo tra la dichiarazione
di affidamento pre-adottivo sentenza finale di adozione
qualche volta è impropriamente indicato come post-adozione.
In effetti in questa fase l’adozione non si è ancora
perfezionata. Non si tratta quindi di un periodo che
segue l’adozione, ma un periodo nel quale viene conclusa.
Durante questo arco di tempo, i servizi sociali territoriali,
su richiesta del Tribunale per i Minorenni di competenza,
vigilano e assistono l’inserimento del minore in famiglia.
Al termine del periodo, inviano una relazione finale
al Tribunale stesso. Il procedimento termina con la
dichiarazione di adozione del minore, che produce tutti
gli effetti giuridici che normalmente si realizzano
con la nascita.
Accesso alle informazioni sui genitori biologici.
I genitori adottivi, su autorizzazione del tribunale
per i minorenni, possono accedere alle informazioni
riguardanti i genitori biologici dell’adottato solo
qualora esistano gravi e comprovati motivi. Tali informazioni,
in caso di urgenza e di grave pericolo per la salute
del minore, possono essere fornite anche ai responsabili
delle strutture ospedaliere e sanitarie. Una volta compiuti
i 25 anni l’adottato può accedere alle notizie riguardanti
i genitori biologici presentando istanza al Tribunale
dei minorenni. Può farlo anche raggiunta la maggiore
età se sussistono gravi motivi. L’accesso alle notizie
è autorizzato con decreto. Nel caso che la madre biologica
abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata,
l’adottato non può avere accesso alle informazioni.
Rischio giuridico.
Nell’adozione nazionale, alla coppia viene richiesto
un parere riguardo alla propria posizione verso quello
che viene comunemente chiamato rischio giuridico. Si
tratta della possibilità che il minore ritorni alla
famiglia di origine (oppure ai parenti sino al 4º grado)
durante un periodo di collocamento provvisorio definito
dal Tribunale. In questo periodo il bambino viene provvisoriamente
assegnato alla famiglia adottiva, ma non è ancora stato
emesso il Decreto di Affidamento Preadottivo. Se un minore viene dichiarato adottabile con rischio
giuridico, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento
di adottabilità, i parenti fino al 4º grado possono
impugnare il provvedimento alla Corte di Appello. Entro
30 giorni dalla notifica della sentenza della Corte
di Appello potranno presentare ulteriore ricorso alla
Corte di Cassazione. In questo caso, i tempi del rischio
giuridico rischiano di allungarsi notevolmente, dipendendo
quindi anche dalla magistratura ordinaria. Durante il periodo di collocamento provvisorio il
Tribunale nomina un Tutore, presso il quale il minore
avrà residenza. Questi non potrà recarsi all’estero
e le vaccinazioni di legge devono essere comunicate
al Tutore per le iscrizioni presso la competente ASL.
Adozione internazionale.
L’adozione internazionale è l’adozione di un minore
il cui stato di abbandono (e di adottabilità) sia stato
dichiarato dalle competenti autorità di un Paese estero.
La procedura di adozione avviene, almeno in parte, davanti
alle autorità del Paese stesso. È regolamentata dalla
Legge 4 maggio 1983, n.184, successivamente modificata
dalla Legge 31 dicembre 1998, n. 476, che ha autorizzato
il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione
per la tutela dei minori e la cooperazione in materia
di adozione internazionale del 29 maggio 1993 (Convenzione
dell’ Aja), e ha costituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni
internazionali (CAI). Inoltre, tra le normative di riferimento,
ci sono quelle anche del Paese di provenienza del bambino
ed eventuali convenzioni specifiche in materia tra i
due Paesi. A causa del numero esiguo di minori adottabili
in Italia rispetto alle domande di adozione, l’adozione
internazionale è in costante aumento. Le autorizzazioni
concesse all’ingresso di minori stranieri, corrispondente
alla fase conclusiva dell’adozione internazionale, sono
passate, dalle 1.797 del 2001, alle 2.840 del 2005.[1].
Procedura per intraprendere l’adozione internazionale
secondo la legislazione italiana.
La procedura è composta da una prima fase da svolgersi
in Italia, nella quale viene decretata l’idoneità della
coppia, la quale darà mandato ad un Ente autorizzato
a seguire la procedura all’estero. Dopodiché avviene
la fase fino all’abbinamento, curata dall’Ente. Infine
la coppia si recherà nel Paese ad incontrare il minore
o i minori che gli sono stati abbinati, per poi concludere
la procedura con il rientro in Italia della nuova famiglia
completa.
Decreto di idoneità.
Il collegio dei giudici togati del Tribunale per
i minorenni che ha valutato l’idoneità della coppia,
rilascia un decreto di idoneità o, nel caso di inidoneità,
un decreto attestante l’insussistenza dei requisiti
all’adozione. Il decreto di idoneità potrebbe contenere,
nell’interesse del minore, anche indicazioni utili a
completare il quadro delle caratteristiche della coppia.
Nella pratica, alcuni tribunali aggiungono alcune specifiche
restrittive relative al numero massimo di minori adottabili,
all’età e altre eventuali caratteristiche.
Ricerca dell’Ente Autorizzato.
La Legge 31 dicembre 1998, n. 476 prevede che entro
un anno dall’emissione del decreto, la coppia dia mandato
ad un Ente autorizzato dalla Commissione per le adozioni
internazionali per procedere verso l’adozione in un
determinato Paese straniero. L’Ente si occuperà di svolgere
la pratica all’estero ed in Italia fino all’avvenuta
adozione e, nel caso sia necessario, si occuperà anche
del disbrigo di adempimenti post-adottive eventualmente
richiesti dal Paese di origine del minore. Ogni Ente ha l’autorizzazione ad operare in alcuni
specifici Paesi. In alcuni Paesi, perché l’Ente italiano
possa operare, è necessario un accreditamento ulteriore
da parte del Paese stesso senza il quale l’operatività
dell’Ente in quel territorio rimane solo potenziale.
Abbinamento tra la coppia ed il minore.
Consiste nell’operazione di indicare, fra le coppie
o famiglie disponibili ad accogliere un minore, quella
più idonea secondo criteri di affinità (generalmente
in base all’età, al vissuto del minore e alla presenza
e all’entità di eventuali patologie). Di norma, è effettuato
dalle autorità del Paese. Tuttavia, visto che in alcuni
Paesi che non hanno aderito alla Convenzione dell’Aja
non è previsto l’abbinamento da parte dell’autorità,
questo viene effettuata dall’ente italiano che cura
la procedura. Avviene quindi con criteri e modalità
diverse a seconda del Paese, ma deve comunque avvenire
prima della partenza della coppia. A seguito dell’abbinamento
l’Ente autorizzato riceve dati inerenti il minore. A
seconda del Paese e dei dati a disposizione si può trattare
di dettagliate relazioni mediche, psicologiche, generali
riguardanti le abitudini dell’adottato oppure una scheda
piuttosto scarna.
Incontro.
Questo momento è probabilmente il più delicato ed
importante. La coppia, assieme ad eventuali altri figli,
si reca nel Paese ad incontrare il minore. In questo
periodo vengono svolte le pratiche per avviare alla
conclusione l’adozione per quello che riguarda il Paese
di origine dell’adottato. Chiaramente le procedure e,
di conseguenza, i tempi variano a seconda della legislazione
del Paese. In alcuni Paesi, generalmente nell’Europa
orientale, oltre al viaggio dell’incontro con il bambino,
per ultimare la pratica, gli adottandi dovranno effettuare
uno o due altri viaggi che variano, generalmente, da
1 a 3 settimane ognuno. In altri paesi (generalmente
in America latina) viene effettuato un unico viaggio
di circa 40-45 giorni. Se la procedura si svolge con
esito positivo, la Commissione per le adozioni internazionali
autorizza l’ingresso e la permanenza del minore adottato
in Italia, previa verifica di conformità dell’adozione
con le disposizione della Convenzione de L’Aja. Dopodiché
la coppia deve provvedere, sempre con l’ausilio dell’Ente,
a predisporre la documentazione atta all’uscita dal
Paese del minore (generalmente con rilascio del passaporto)
e all’entrata e alla permanenza in Italia (visto di
ingresso rilasciato dal Consolato italiano).
Convenzione dell’Aja. Il 29 maggio 1993, è stata
redatta la Convenzione per la tutela dei minori e la
cooperazione in materia di adozione internazionale nota
come Convenzione dell’Aja, ratificata dal Parlamento
italiano il 31 dicembre 1998 con la L. 476. Al centro
della convenzione c’è il minore e i suoi diritti fondamentali,
compreso quello di avere una famiglia. La convenzione
prevede che gli stati aderenti applichino misure prioritarie
perché i minori, ove sia possibile, restino con la famiglia
di origine, altrimenti ricorrano all’adozione. L’adozione
internazionale viene così normata a livello sovranazionale,
riconoscendola come un’«opportunità di dare una famiglia
permanente a quei minori per i quali non può essere
trovata una famiglia idonea nel loro Stato di origine»
e viene resa più trasparente e controllata. Non tutti
gli stati hanno ratificato questa convenzione, e, alcuni
Paesi ratificanti, hanno sospeso le adozioni internazionali
verso i Paesi non ratificanti (ad esempio in Bolivia
non è più consentita l’adozione internazionale da parte
di cittadini statunitensi, salvo casi eccezionali, in
quanto gli USA, a differenza della Bolivia, non hanno
ratificato la Convenzione). Altri Paesi ratificanti
hanno invece firmato accordi bilaterali con Paesi non
ratificanti in modo da mantenere comunque garantiti
i principi di trasparenza e sussidiarietà ispirati alla
Convenzione dell’Aja.
Disbrighi burocratici dopo l’arrivo in Italia con
l’adottato.
Appena rientrati in Italia con il minore adottato,
i nuovi genitori dovranno svolgere una serie di adempimenti
burocratici atti a far sì che il minore possa rimanere
nel territorio italiano fino a quando l’adozione non
sia riconosciuta o completata (nel caso di adozione
non piena). Questi adempimenti andranno di pari passo
con le altre procedure di post-adozione. In particolare
i genitori adottivi dovranno:
rivolgersi alla polizia di frontiera con i documenti
necessari all’ingresso in Italia (visto italiano e passaporto),
unitamente a quelli relativi alla sentenza di adozione;
presentare domanda al Tribunale dei Minori per
richiedere il riconoscimento della sentenza emessa all’estero
da parte del tribunale italiano;
recarsi all’anagrafe del Comune di residenza per
la registrazione del minore.
Il 7 marzo 2007 è stata registrata la Direttiva firmata
il 21 febbraio 2007 dai Ministri dell’Interno, Giuliano
Amato e da quello delle Politiche per la Famiglia, Rosy
Bindi, grazie alla quale non è più richiesto il permesso
di soggiorno per il minore straniero adottato o affidato
a scopo di adozione. Precedentemente andava richiesto
tassativamente entro 8 giorni dall’arrivo in Italia.
Rimangono in essere gli altri adempimenti da svolgere
anche nel caso di adozione nazionale e di nascita di
un figlio (iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale,
richiedere il codice fiscale e altri).
Post-adozione.
L’adozione, per la maggior parte dei Paesi, è considerata
piena, cioè già completamente definita all’estero. Gli
altri Paesi (tra i quali: India, Thailandia, Filippine
e Slovacchia) assumono provvedimenti di tutela riconosciuti
in Italia come affidi preadottivi. In questi casi l’adozione
deve perfezionarsi in Italia e sarà dichiarata dal Tribunale
per i minorenni solo dopo relazione finale del servizio
socio-sanitario di riferimento nella quale viene rilevato
l’inserimento del bambino a livello familiare e sociale.
Anche nel caso l’adozione sia già conclusa, i Tribunali
per i Minorenni richiedono ai servizi territoriali di
vigilare e di assistere, per un periodo di tempo determinato,
la nuova famiglia incontrandola ad intervalli regolari.
Inoltre, molti Paesi chiedono un impegno formale della
coppia ad inviare, a cadenza prefissata, relazioni riguardanti
il minore con particolare attenzione all’integrazione
nella nuova famiglia. La modalità e la frequenza dipende
dalla normativa del Paese.
I dati e i dispositivi dell’adozione in Italia.
L’adozione è l’accoglienza per sempre di un bambino
nella propria famiglia. Si tratta quindi di una scelta
definitiva, che deve essere ben ponderata. L’adozione
si differenzia in nazionale e internazionale. Spesso
si pensa che l’adozione internazionale sia l’unica praticabile
in Italia. La realtà è diversa. In Italia non ci sono
sufficienti bambini con le caratteristiche desiderate
dalla coppia adottanti: bambini molto piccoli, figli
di genitori italiani, di pelle chiara, sani di mente
e fisicamente. Molti sono invece i ragazzini (8-13 anni)
o i bambini che hanno qualche menomazione.
Nell’adozione internazionale ci si rivolge, attraverso
enti che fanno parte di una lista controllata dallo
Stato, all’accoglienza di bambini stranieri. Le pratiche
burocratiche costano cifre molto elevate. Un dato significato
della situazione italiana è fornito dal rapporto statistico
della CAI per i primi sei mesi del 2009: i minori stranieri
adottati sono 1.859 (+12,6% rispetto al 2008) di cui
il 50% è originario dell’Europa (nel 2008 era del 36%),
con la riduzione dei bambini provenienti dall’America
latina (22,2%), dall’Asia (16,8%) e dall’Africa (11%)3.
Le domande di idoneità all’adozione internazionale presentate
dalla famiglie italiane sono in netto calo da qualche
anno: nel 2006 sono state 7.786, nel 2007 sono state
6.867 e il dato provvisorio del 2008 (a luglio 2009)
sono state 5.991. A frenare la domanda secondo gli analisti
è la crisi economica ma soprattutto l’aumento del ricorso
alle tecniche di fecondazione assistita e in modo minore
ma degno di nota il fatto che sempre più spesso i bambini
che arrivano in adozione sono già in età scolare: questo
spaventa molte coppie, che li vorrebbero più piccoli.
Un esempio di situazione in evoluzione è quello apparso
recentemente sugli organi di stampa a seguito dell’avvio
di un accordo bilaterale in termini di adozione internazionale
tra Italia e Federazione russa al fine di ridurre i
tempi di attesa (normalmente di 5-6 anni). Non si sa
se l’accordo influirà anche sui costi dell’adozione,
ora elevatissimi: anche sino a 20.000 euro per un bambino.
Sono quasi quattromila i bambini russi adottati da famiglie
italiane (dal novembre 2000 quando furono avviate le
adozioni italiane di bambini russi).
Affidamento preadottivo.
L’affidamento pre-adottivo è quel periodo di un anno,
prorogabile a due, nel quale una famiglia viene valutata
dopo aver accolto un bambino in adozione e durante il
quale la famiglia stessa può rinunciare. Nel caso in
cui la famiglia adottiva rinunci all’adozione, il bambino
inizierà una trafila che potrà portarlo verso un altro
tentativo di adozione (solitamente difficile perché
il minore nel frattempo è cresciuto e si sentirà “rifiutato”)
oppure immetterlo nel circuito dell’affidamento familiare
o in comunità di accoglienza.
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2.
Adozione: capire.
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Aspetti generali. Per capire l’adozione dobbiamo
capire la sua differenza nella pratica con l’accoglienza
e con l’affido. Adozione ed affido sono due processi
di solidarietà e di tutela verso i minori che hanno
un ruolo sociale importante, ma diverso e non sovrapponibile.
Per fare una analisi di confronto si deve partire dalla
legge, ma anche dalla prassi e dalle derive comportamentali
che mezzi di informazione, opinione diffusa e operatori
talora compiono. La legge è molto chiara nel definire l’adozione e
l’affido: nel primo caso il minore diverrà di fatto
figlio della coppia adottiva a tutti gli effetti, nel
secondo caso si chiede un intervento temporaneo di tutela
con un lavoro per favorire il rientro dal minore nella
famiglia naturale. Queste definizioni lapidarie cozzano però contro
una pratica e una realtà di situazioni:
grande numero di famiglie che chiedono l’adozione
di minori in tenera età;
grande numero di minori problematici (adolescenti,
portatori di disabilità, di etnie differenti, ecc.)
in condizione di adozione che non trovano famiglia adottiva;
piccolo numero di famiglie affidatarie disponibili
rispetto ai casi da risolvere.
Questo stato di cose determina situazioni di deriva
comportamentale professionale/umana e per difficoltà
oggettive nel provvedere alla tutela:
elevato numero di minori di età pre-adolescenziale
e adolescenziale in strutture protette con necessità
di ricorrere a “sine die”(ovvero affido di cui non si
prevede a priori un ritorno nella famiglia naturale);
elevato numero di casi di insuccesso dell’adozione
e ritorno del minore nel comparto dell’affido per garantirne
la tutela;
elevato numero di coppie senza figli che si rivolge
all’affido dopo aver sperimentato con insuccesso la
via della adozione;
operatori che, visto lo scarso numero di minori disponibili
per l’adozione, invitano impropriamente le coppie a
convergere verso l’affido.
La legge è chiara: compito primario degli operatori
è la tutela del minore. Il programma di tutela comincia
con un approfondito esame della coppia che dovrà tenere
il minore presso di sé per sempre o per un periodo determinato.
I parametri di selezione ai quali l’operatore deve fare
riferimento sono gli stessi sia per la coppia adottiva
sia per quella affidataria:
capacità dell’individuo di interagire con il mondo
esterno.
facilità ai rapporti a qualsiasi livello
di età.
atteggiamento positivo verso le cose nuove e la
duttilità.
autonomia intesa come raggiungimento della maturità
sia nelle capacità decisionali, sia nell’assunzione
di responsabilità, ma soprattutto nella indipendenza
personale basata sull’autostima, che permette di difendere
le proprie scelte.
affettività e la maturità affettiva, la risonanza
emozionale dell’individuo, la capacità di tenerezza,
di comunicazione e di contatto.
Sia per l’adozione che per l’affidamento, l’operatore
deve approfondire le motivazioni alle due scelte differenti
sul piano sostanziale e gestionale. Infatti, se molte
possono sembrare le analogie, in realtà sono profonde
le differenze. Mentre i genitori adottivi desiderano
innanzitutto un figlio “proprio”, gli affidatari si
offrono per avere temporaneamente cura di un bambino.
Il fine dell’affidamento non è quello di avere un bambino
“proprio”, ma quello di ricondurlo al suo nucleo originario,
dopo aver rafforzato e stimolato la sua personalità
con un “rafforzamento dell’io” e avergli dato l’apporto
di identificazioni genitoriali positive o aver ottenuto
un effetto terapeutico.
Per poter ben operare gli affidatari debbono possedere
una istintiva fiducia nelle potenzialità e nelle capacità
di cambiamento di un bambino che ha sofferto, e saper
creare con lui un rapporto valido, ma non esclusivo
(come invece si verifica con le adozioni). In questo
senso sono senz’altro da preferire per l’affidamento
le famiglie con i figli propri a patto che la decisione
sia condivisa da tutti i componenti del nucleo familiare.
Ai genitori affidatari si chiede di fare semplicemente
da papà e da mamma temporanei, ma anche di avere una
maturità sociale e una disponibilità differente rispetto
a quella che si riscontra nelle adozioni, nelle quali
si lavora sul senso innato di avere un figlio “proprio”.
Continuando nelle analisi delle differenze, se da
una parte la coppia adottiva deve sempre tenere presente
che il figlio adottivo porterà con sé tracce del trauma
dell’abbandono, avremo per il bambino affidato quello
dell’angoscia legata alla separazione, che non è mai
definitiva e che si ripropone continuamente.
In ambedue le forme di genitorialità non naturale,
i nuclei familiari debbono essere capaci di accettare
il “passato” del bambino, precedente al suo inserimento
in famiglia, e debbono essere capaci di rispettare la
sua “storia”, ma anche qui la differenza è enorme perché
mentre il “passato” dell’adottato è un evento concluso,
il “passato” di un bambino in affido rappresenta, in
un qualche modo, anche il suo futuro.
Agli affidatari, come agli adottivi di minori grandicelli,
si chiede di essere così equilibrati da saper sopportare
meccanismi regressivi, di rifiuto, di provocazione o
di adattamento passivo del bambino stesso. Agli affidatari
si chiede anche di sopportare la contemporanea aggressività
della famiglia di origine e che sia consapevole del
suo ruolo equilibratore, in modo da consentire al bambino
che ha accolto, la possibilità di continuare ad accettare
ugualmente le due famiglie, le due madri, i due padri,
senza sentirsi costretto a rifiutare una delle due per
scegliere l’altra.
Negli affidi e nelle adozioni, le maggiori difficoltà
sono legate alla previsione di quel che accadrà con
l’ingresso del minore nella nuova famiglia. Per l’adozione
il lavoro degli operatori si conclude con l’inserimento
definitivo del bambino (salvo esplicite richieste);
per l’affidamento il lavoro continuerà perché la famiglia
affidataria dovrà essere seguita e sostenuta nel suo
compito.
Concludendo, per le ragioni sopra riportate contestiamo
quegli operatori che con superficialità convertono le
domande di adozione non esaudite, in domande di affidamento
familiare. Questa deriva professionale rimane quella
che è: una operazione professionalmente a rischio permeata
di molte incognite. A nostro avviso, l’operatore potrà
vagliare questa ipotesi solo dopo aver compiuto attente
valutazioni in regime di eccezionalità di condizioni,
con la consapevolezza che quella famiglia andrà nuovamente
e lungamente preparata e poi seguita con un lavoro più
attento del solito.
Aspetti specifici. Fra le motivazioni che muovono
le coppie a fare richiesta di adozione sicuramente la
principale è il bisogno di avere un bambino nonostante
l’impossibilità di avere dei figli. Quando una coppia
arriva a fare domanda di disponibilità all’adozione
ha affrontato un personale percorso per giungere a questa
decisione condivisa. Tale percorso spesso parte dalla
frustrazione dell’impossibilità a generare, che rappresenta
una sofferenza e può essere fonte di conflitti.
Questo rimanda al bisogno di maturare da parte della
coppia un progetto adottivo attraverso la riformulazione
dell’idea iniziale di generatività biologica, considerando
l’origine e la nascita del percorso. Si può considerare
pertanto uno specifico compito evolutivo e una precipua
transizione il passaggio dall’infertilità all’elaborazione
del progetto adottivo in chiave di generatività sociale;
questo impegna la coppia e la coinvolge in un processo
maturativo e valutativo che concerne i suoi valori e
le sue aspettative.
Il diventare genitori adottivi si presenta pertanto
come una condizione con caratteristiche molto differenti
dalla genitorialità naturale. L’infertilità, l’incertezza
legata alla realizzazione del rapporto adottivo, lo
stigma associato alla genitorialità adottiva sono presentati
in letteratura, insieme ad altri fattori, come stress
addizionali che potrebbero avere un impatto negativo
sulla relazione genitore-bambini nei primi anni del
ciclo di vita.
Nell’ultimo decennio è stato registrato un rilevante
aumento di coppie che fanno richiesta di adozione; sono
in crescita, infatti, le coppie infertili e/o sterili
e le coppie che considerano il progetto adottivo come
più «prevedibile», socialmente accettato e percorribile.
Tutto questo ha reso difficile e lungo il progetto di
diventare genitori di un bambino di nazionalità italiana,
e ultimamente queste difficoltà si possono estendere
anche nel caso di disponibilità ad accogliere un bambino
straniero.
Molte coppie che desiderano questa fecondità dell’affetto
tuttavia si devono rendere conto dello sperequato rapporto
fra domande di adozione e bambini disponibili. Questo
porta all’inevitabile conseguenza che molte aspettative
non potranno essere esaudite e per questo le offerte
di disponibilità dovranno necessariamente essere valutate
sulla base dei bisogni dell’adottando e non sulla base
delle coppie.
Inoltre si può affermare che, oltre alla problematica
della conoscenza delle origini, la differenza sostanziale
tra le famiglie adottive e affidatarie, dal punto di
vista degli aspetti strutturali e dinamici, è la presenza
o meno di figli naturali quale elemento che va a «definire»
e differenziare il progetto della coppia. Questo aspetto
è connesso al bisogno di partenza, che per le coppie
adottive è, per la maggior parte dei casi, legato al
vissuto di sterilità e quindi all’impossibilità di avere
un figlio naturale.
Concludendo, per le famiglie adottive le sfide e
le possibili criticità sono legate al vissuto di sterilità,
alla trasformazione dal progetto di avere un figlio
proprio al progetto adottivo, alle pratiche burocratiche
per la domanda di adozione e l’investigazione psicologica
per il conferimento dell’idoneità. A questi si aggiunge
la specificità dovuta all’incontro con il figlio, inizialmente
«estraneo», per il colore della pelle, per cultura,
per il patrimonio genetico.
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3. Adozione: riflettere.
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Aspetti generali. Nell’accogliere entriamo in un
mondo sconosciuto in cui tutte le relazioni devono essere
sperimentate personalmente. Nella nostra società, organizzata
ed efficiente, molti compiti che una volta si riflettevamo
sui genitori sono oggi delegati, anche se impropriamente:
esiste il rischio della delega, rischio subdolo in cui
nel frenetico vivere spesso si incorre. Un esempio.
La scuola educa, ma questo non significa che i genitori
per questo sono esonerati dalla cura all’educazione
dei figli. Ancora, alla sanità abbiamo delegato la salute
dei nostri figli, ma non ci esime dalla loro cura per
il loro benessere, E ancora, la tata ci sostituisce
quando noi non possiamo essere presenti con i nostri
figli, ma non ci solleva dallo svolgere i compiti primari
della mamma e del papà. Il rischio della delega comporta
anche derive…che fanno dire: “il tempo che dedico a
mio figlio è poco ma è altamente qualitativo”. Frase
infelice e presupponente perchè il figlio ha proprio
bisogno del tuo tempo, della tua dedizione, della tua
cura, nei silenzi, nel conversare quieto senza limiti,
nella presenza attiva e passiva. prima di intraprendere
un cammino di accoglienza, qualsiasi esso sia, è necessario
fare un bilancio del nostro tempo e delle nostre priorità:
i nonni non bastano, le tate non bastano, la scuola
non basta, le attività sportive o sociali non bastano…….
Nell’epoca del navigatore satellitare può essere
ancora vitale riscoprire la dimensione delle mappe,
scrutate con trepidazione e provvisorietà; noi che pensavamo
di costruire la genitorialità come un’autostrada avremo
la sensazione del labirinto, delle svolte e degli incroci,
gli snodi che rendono autentico ogni istante del nostro
viaggio con il bambino e l’adulto accolto perché l’imprevisto
non è ciò che si sottrae a ogni calcolo, ma ciò che
accade.
Aspetti specifici. L’adozione inizia con una decisione
di essere genitori di un bambino non nato o concepito
dal proprio corpo, presa per il desiderio di generatività.
L’adozione appare come un progetto scelto, cioè deciso
e anticipato dalla coppia che ha la possibilità di prevedere
punti di forza e di debolezza, di anticipare le conseguenze
negative e di attivare strategie di fronteggiamento.
Tuttavia il diventare genitori non è semplicemente un
progetto, un desiderio che diventa evento, ma è un processo
aperto a rischi legati alla relazione.
Negli ultimi decenni si è assistito ad un profondo
mutamento interno al processo adottivo. Dalla tradizionale
funzione di fornire bambini piccoli a coppie senza figli
si è passati ad una nuova situazione legata alla ricerca
di famiglie adatte ad ospitare bambini più grandi che
in diversi casi si presentano come più problematici,
con disabilità fisiche e/o mentali, appartenenti a minoranze
etniche o che hanno alle spalle molteplici esperienze
di affidamento. Questo cambiamento della popolazione
dei bambini dati in adozione ha comportato un sostanziale
incremento della percentuale di adozioni «fallite».
Questo fenomeno induce a riflettere su un’ulteriore
necessità di rielaborazione del progetto da parte della
coppia. Infatti, il progetto non prevede solo il passaggio
dalla generatività biologica alla generatività sociale,
ma anche il confronto con la disponibilità individuale
e di coppia a misurarsi con la maternità e paternità
scelta verso un bambino diverso da quello desiderato.
Questa condizione richiede un’ulteriore sfida perché
occorre confrontarsi con la propria capacità di convivere
per sempre con il vissuto di un bambino che può avere
disabilità fisiche o che può aver subito abusi fisici
e psichici.
D’altro canto è necessario chiedersi quando e perché
una relazione familiare adottiva possa considerarsi
sana e «di successo». Questa riflessione apre ad una
tematica che non è esclusiva della famiglia adottiva,
ma investe l’analisi dei processi di benessere e malessere
di qualsiasi strategia del vivere insieme.
Il fallimento adottivo è considerato l’allontanamento
definitivo o transitorio del minore dal nucleo familiare.
Infatti, l’esperienza adottiva per sua natura appare
caratterizzata da una molteplicità di variabili così
interconnesse da rendere particolarmente complessa l’individuazione
di parametri oggettivi che possono indicarne il successo
o l’insuccesso.
Nota. A tale riguardo Bozzo, Cavanna, Diotti e Migliorini
(2001) hanno condotto una ricerca retrospettiva relativa
al rischio psicosociale connesso al fallimento adottivo,
al fine di descrivere l’andamento dell’iter adottivo
e la tipologia delle adozioni nella regione Liguria
attraverso la disamina di variabili che tengono conto
sia di alcune caratteristiche degli attori del processo
adottivo (genitori adottivi, bambino e famiglia d’origine),
sia dei fattori di protezione e di rischio dell’esperienza
adottiva. I dati raccolti hanno riguardato 1150 minori
adottati (582 femmine e 568 maschi), in un periodo di
tempo che va dal 1983 al 1995, che rappresentano l’universo
dei provvedimenti di adozione nella giurisdizione del
Tribunale per i Minorenni di Genova nel periodo considerato.
Dalla ricerca emerge che le principali cause di abbandono
sono prevalentemente l’incuria e l’indigenza (tale fattore
però è in diminuzione), mentre aumenta in modo consistente
la tossicodipendenza. La tendenza dei servizi sociali
ad allontanare i bambini dalla famiglia con genitori
facenti uso di stupefacenti deriva dalla discontinuità
della preoccupazione materna che è certamente una delle
caratteristiche tipiche della madre tossicodipendente.
Per quanto riguarda il numero delle collocazioni esperite
dai bambini, risulta che il 10 % dei bambini ha sperimentato
ben quattro collocazioni prima dell’affidamento pre-adottivo,
e solo un numero limitato di bambini sperimenta dalle
sei fino ad un massimo di dieci collocazioni. Come è
noto, la prima collocazione del bambino riveste una
particolare importanza perché in questa fase si instaura
il legame di attaccamento attraverso il cosiddetto periodo
sensibile per la costruzione del rapporto madre-bambino.
Negli operatori del settore la teorizzazione della recuperabilità
della famiglia ha inciso negli orientamenti professionali;
prima di allontanare il minore dalla famiglia, infatti,
devono essere attuati tutti gli interventi di sostegno
possibili per conservare l’unità familiare.
Inoltre, all’interno della letteratura, è stato approfondito
tale fenomeno ponendo l’attenzione alle caratteristiche
di personalità, di coppia e alle loro potenziali capacità
di parenting, connesse ai criteri di idoneità. Altri
studi hanno orientato le loro analisi sulle esperienze
di deprivazione che normalmente hanno caratterizzato
la prima infanzia del bambino; accanto a questo è necessario
considerare il particolare «abbinamento» e incontro
tra genitori adottivi e minori. (riferito in Migliorini
e Rania, 2008).
La formazione del progetto adottivo può rappresentare
un vero e proprio catalizzatore per la condivisione
di valori, finalità, priorità e aspettative fino ad
offrire un punto di vista sul mondo. Le famiglie con
un progetto forte investono molto nell’unità familiare
e danno prova di un orientamento partecipato che enfatizza
un collettivo «noi» più che l’io, tendono ad adottare
un punto di vista più realistico e dimostrano disponibilità
ad accettare anche soluzioni non ideali rispetto alle
domande della vita. Infatti, tra le risorse e le criticità
che caratterizzano l’esperienza dell’adozione vi è la
sfida principale della creazione di legami primari che
non si basano sui legami forti, tipici del rapporto
di consanguineità, sia da parte dei genitori, che in
alcuni casi considerano la loro esperienza addirittura
come reversibile, sia da parte dei figli, che vivono
il dilemma delle origini tra genitore biologico e genitore
adottivo.
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4. Adozione: dare.
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Aspetti generali. Nell’accoglienza di minori e di
adulti, come anche nell’affido e nell’adozione, è necessario
porsi consciamente delle mete. Accogliere un minore
o un adulto significa anche porsi una responsabilità
formativa e accettare di essere al contempo formati.
Accade il medesimo processo con i figli naturali: essi
sono formati nella famiglia e la famiglia è da loro
formata. La differenza sta nel fatto che nella famiglia
naturale i fatti hanno un impatto “naturale” e stemperato
dalla normalità degli avvenimenti, dal succedersi degli
eventi entrati nella costituzione sociale e culturale
della piccola comunità chiamata famiglia (che ha un
suo passato e un suo vissuto condiviso). Nel caso dell’accoglienza,
in tutte le sue forme, l’impatto empatico è molto forte
e meno “normale”. Il passato ed il vissuto dell’accolto
deve essere condiviso e il passato e il vissuto della
famiglia deve entrare a far parte del bagaglio dell’accolto.
Un passaggio delicato formato sul fronte interno familiare
da legami deboli che nel loro insieme formeranno la
base dell’accoglienza reciproca. Sul fronte esterno
invece la famiglia e l’accolto sono per realtà sociale
controcorrente rispetto alle altre famiglie. Questa
evidenza può porre la famiglia accogliente in maggiore
evidenza gratificativa, alimentando la sua autostima,
ma al contempo contiene il germe del narcisismo e dell’ambiguità
nascosta nell’altruismo. Nell’accolto rimane sempre
il problema delle proprie radici e della continua necessità
di rivisitare il suo passato per rimodellarlo per sé
stesso e per i legami affettivi, formativi e culturali
che ha acquisito.
Vi è necessità di porsi mete formative che istruiscano
il nostro agire giorno per giorno: devono essere generali,
tanto generali da essere essenziali. La domanda nel
dare è la seguente: cosa vogliamo lasciare in eredità
ai nostri figli?
1. La capacità di essere autonomi. Non per disponibilità
economica, perché quella semmai viene dopo, ma la capacità
di fare scelte secondo la propria natura, secondo le
proprie capacità e le proprie disabilità. Questo tema
può ovviamente essere molto dilatato; mi limiterò ad
una sola riflessione sul dare. I nostri figli devono
essere capaci di decidere autonomamente (che non è….
ora faccio quello che voglio..). Come ha chiaramente
espresso Tuggia (2008) decidere significa, primariamente,
“uscire da noi stessi”: la decisione si alimenta da
un bisogno, da una mancanza… forse per questo oggi non
si decide volentieri, in una società in cui l’eccesso
di opportunità paralizza perfino il sogno. Per una riflessione
più strettamente educativa sottolineo alcuni elementi:
il sé: ci si deve conoscere per decidere o, quantomeno,
la decisione ti spinge drammaticamente a farlo. Ogni
scelta compone o ricompone la nostra biografia: continuità
e discontinuità, coerenza e tradimenti sono passaggi
necessari di ogni vita;
la traiettoria: è la direzione della scelta, è
la valutazione della direzione, la quantità delle nostre
forze. Individuare una traiettoria significa anche fare
i conti con i vincoli, gli attriti, le resistenze;
la progettazione: è la capacità di pensare e attuare
un piano d’azione, facendosi carico della capacità di
convivere con l’ambiguità e la complessità che abitano
il nostro mondo, superando l’orizzonte spesso angusto
dell’utilità soggettivamente attesa, di uno sguardo
senza prospettiva.
Educare alla decisione presuppone oggi una percezione
sofisticata delle sfumature, la consapevolezza della
molteplicità delle prospettive, l’umiltà di muovere
un passo senza la pretesa della definitività.
2. La capacità di perseguire la qualità. Educare
alla qualità è molto difficile perché si basa non sulle
parole ma sull’esempio e sulla coerenza delle persone
significative per l’accolto. Non sono i sermoni che
radicano la rettitudine, ma l’esempio e la coerenza
nel vivere quotidiano. Oggi è anche difficile parlare
di rettitudine. Questa è una parola obsoleta non solo
perché richiama l’osservanza di precetti familiari che
non esistono più ma semplicemente perché oggi la rettitudine
non si esprime con concetti apodittici determinati da
un norma ma da pensieri a rete che si intersecano e
rendono multifattoriale non solo l’analisi, ma anche
le conclusioni (basti pensare al conflitto tra etica
politica e sobrietà personale, tra amore e sessualità,
tra editti pro-famiglia di alcuni politici e distruzione
della propria in uno sfilacciamento di perdonismo maschilista,
anche nella senilità). Le contraddizioni del nostro
vivere mettono a dura prova questa meta formativa anche
nello specchio magico della famiglia, soprattutto perché
la nostra società oscilla nel mettere a valore i fatti,
le opinioni, le convinzioni con molta elasticità opportunistica
che difficilmente possono essere comprese da un bambino,
ma anche da un adulto di altra cultura. Lo stesso impianto
multiculturale determina non più “verità” dogmatiche,
ma necessità di fare scelte personali, di chiarire distinguo
(oggi si dice di declinarle….), che di volta in volta
hanno semi di opportunità o di qualità molto variabili.
Per questo oggi essere genitori è difficile, più difficile
che in passato quando il compito primario dei genitori
era la sussistenza familiare (si, lo so, ora non si
muore di fame e allora si.., ma ora si muore dentro
e allora forse meno).
Aspetti specifici. Nella prima fase dell’accoglienza
la spinta altruistica ha la proprietà di valorizzare
tutto quanto incontra ed assomiglia all’amore-agape,
ma senza l’intervento della ragione non è possibile
determinare la continuità e portare a buon fine l’impulso
iniziale. Infatti, ogni impulso, anche il più altruistico
e solidale, in mancanza di razionalità, si snatura.
Bisogna esprimere una morale razionale che nasca dall’allargamento
emozionale completato e garantito dalla ragione. Tradurre
questi concetti in atti pratici è frutto della razionalità,
del ragionamento, della competenza e della continua
vigilanza verso gli altri e verso sé stessi. Si deve
acquisire una vigile consapevolezza dei propri errori
e di quelli altrui e continuamente è necessario compiere
continue modificazioni di rotta per riuscire vicendevolmente,
e in modo partecipe, portare a destino quanto entrambe
le parti ritengono giusto e morale per sé stesse. Questa
impostazione rimanda nei concetti più filosofici alla
formulazione kantiana sull’essere ragionevole comportamento
che deve essere considerato un fine e non un mezzo.
Su questa base diremo che per la famiglia accogliente
l’accoglienza non è un mezzo (per dare casa ad un bambino,
ad una mamma e ad un “chiunque”), ma è interiormente
un fine. L’etica in questa situazione è realmente la
soppressione del calcolo dell’utile per sé e diviene
un esercizio a favore degli altri con la sostituzione
del “me” con il “chiunque”. I temi delle funzioni, dimensioni
e connessioni della solidarietà, del significato del
dono e del ruolo della reciprocità sono stati a lungo
indagati. Recentemente si è operata una revisione critica
dei diversi approcci teorici e si sono messe in luce
le difficoltà metodologiche legate alla ricerca empirica
sull’altruismo, la solidarietà, la cooperazione cercando
la possibilità di un fondamento non trascendente dell’azione
orientata al benessere altrui. A partire dai fondamenti
biologici del comportamento fino alle più sofisticate
determinazioni della teoria dell’azione razionale, passando
per l’idea di azione collettiva e di bene pubblico,
sono state esplorate le difficoltà di un pensiero che
vuole prescindere da un’effettiva ricollocazione valoriale
del soggetto.
L’azione altruistica deve prendere senso in condizioni
di libertà, e non si coniuga con i vincoli di sangue,
ma con la vicinanza empatica. Dopo il gesto altruistico
si sviluppa nelle parti un processo emozionale complesso
che deve essere caratterizzato da una generosità a cui
deve seguire una elevata elaborazione razionale. Nell’accoglienza
familiare deve convivere lo slancio e il raziocinio,
il vantaggio per il minore e il vantaggio per i genitori
accoglienti: non sono vantaggi materiali, ma vantaggi
interiori espressi da un agire che chiunque può fare
se governato da una ragione morale. L’eccezionalità
non è quindi intrinseca nell’opera svolta, ma solo nella
scarsa frequenza con cui avviene. Per questo le famiglie
accoglienti sono famiglie “normali”, ma sono giudicate
“controcorrente”. Aver cura di un bambino non proprio
diviene così una azione non compresa perché i figli
altrui si considerano “di nessuno”, come se i minori
abbandonati non fossero figli di tutti.
Il non farsi carico di questa emergenza, nascondendoci
dietro a un non mi tocca, non mi appartiene, si pensi
il servizio sociale, è colpa grave sul piano sociale
perché dimostra che non essendone colpito non ne sono
nemmeno sensibilizzato. In questo contesto concettuale
si ha il capovolgimento delle visioni e, se si è disturbati
dal minore accattone, si è anche disturbati dal servizio
che opera “per portare via ad una mamma il suo figlioletto”.
La famiglia accogliente è un nucleo sociale in cui
si massimizza l’utilità collettiva imperniata sul minore,
un’impresa che si basa sull’idea che essere morali significa
impegnarsi per rendere massimo il saldo di utilità per
il maggior numero possibile di attori che ruotano attorno
alla figura del bambino cercando di portarlo verso un
futuro senza sradicarne vissuto e sentimenti. Questo
è dunque un tentativo di dare risposta coerente e razionale
all’altruismo verso i minori, senza pietismi di slanci
irrazionali, ma con ragionevole consapevolezza nella
costruzione del moderno stato sociale del benessere.
Solo l’abitudine alla riflessione morale modifica
il nostro carattere e solo l’unione dell’altruismo con
la ragione determinano il comportamento morale. Questo
passaggio tuttavia non può avvenire una volta per sempre
ma dobbiamo vivere questo dualismo tra altruismo e ragione
continuamente per riuscire a trasformare il nostro agire
in morale. Di qui la necessità continua del confronto
con sé stessi, con il proprio partner e con altre famiglie
che hanno vissuto e che vivono le stesse esperienze.
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Fonti
- Bruni
A., Manuale per famiglie controcorrente. L'accoglienza familiare
tra teoria e pratica, Edizioni Psiconline, 2011
- Fava Vizziello, G., Simonelli, A., Adozione e cambiamento.
Bollati Boringhieri. 2004.
- Di Sauro, R., Marchegiani, F. L’ adozione, le radici
dell’appartenenza. Aracne, 2008.
- Diocesi di Milano. Servizio per la famiglia. Abitiamo
l’accoglienza. Percorsi di apertura possibili per comunità
parrocchiali e famiglie. Editore In Dialogo. 2008.
- Macario G., Dall’istituto alla casa. L’evoluzione
dell’accoglienza all’infanzia nell’esperienza degli
Innocenti. Editore Carocci 2008.
- Limone P., L’ accoglienza del bambino nella città
globale. Armando Editore, 2007.
- Guerrieri A., Odorisio M. L., A scuola di adozione.
Piccole strategie di accoglienza. Editore ETS , 2007.
- Autori vari. Madrugada, 61, marzo 2006.
- Brodzinsky D.M., Schechter, D.M., The psychology
of Adoption. Oxford University Press. 1990.
- Cavanna, D., Il fallimento adottivo. Infanzia e adolescenza,
2, (3), pp. 147-157. 2003.
- Migliorini, L., Rania, N. Psicologia sociale delle
relazioni familiari. Editori Laterza, 2008.



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