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    adozione: fare

    adozione: capire

    adozione: riflettere

    adozione: dare

    adozione: fonti

1. Adozione: fare.

Definizione. L’adozione è un istituto giuridico atto a garantire, ad un minore in grave stato di abbandono o di maltrattamento, il diritto a vivere serenamente all’interno di una famiglia diversa da quella biologica. 

Legislazione italiana attuale. La Legge 4 maggio 1983 n. 184, art. 27 dispone che «l’adozione fa assumere, al minore adottato, lo stato di figlio legittimo degli adottanti, dei quali porta anche il cognome». La stessa legge prevede la possibilità di adottare un minore sul territorio nazionale (adozione nazionale) o in uno stato estero (adozione internazionale) aderente alla Convenzione dell’Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale oppure con un paese col quale l’Italia abbia stabilito un patto bilaterale in materia di adozione. Gli aspiranti possono dare disponibilità sia per l’adozione nazionale che per quella internazionale per un paese straniero specifico. Generalmente, al verificarsi di un abbinamento coppia-minore in una delle due distinte procedure (nazionale ed internazionale) viene sospesa l’altra, ma in alcuni casi il Tribunale per i minorenni di competenza potrebbe anche permettere alla coppia di concludere l’adozione con entrambe le procedure, qualora vengano proposti ed accettati dalla coppia due distinti abbinamenti. 

Requisiti degli adottandi. La Legge 4 maggio 1983, n.184 regolamenta i requisiti sia per l’adozione nazionale che per quella internazionale. Nel caso di adozione internazionale lo stato estero potrebbe porre criteri restrittivi rispetto alla legge italiana. I requisiti fondamentali stabiliti dalla legge italiana, in sintesi, sono i seguenti: 

Gli adottandi devono essere uniti in matrimonio da almeno 3 anni, non deve sussistere separazione personale neppure di fatto e devono essere idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare. Il periodo dei 3 anni può essere raggiunto computando anche eventuale periodo di convivenza pre-matrimoniale more uxorio. 

La differenza di età tra gli adottandi e l’adottato deve essere compresa dai 18 ai 45 anni. Uno dei due coniugi può avere una differenza superiore ai 45 anni a patto che sia comunque inferiore ai 55. Inoltre potrebbe essere derogato tale limite a patto che i coniugi adottano due o più fratelli assieme o se hanno un altro figlio minorenne. 

Gli adottandi devono essere idonei ad educare ed istruire, e in grado di mantenere i minori che intendono adottare. Questo punto viene verificato dal Tribunale per i minorenni di competenza tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali. 

Procedura per intraprendere un’adozione. Le coppie italiane che decidono di adottare, devono seguire una procedura di adozione particolarmente complessa, volta a garantire l’interesse del minore a vivere in una famiglia adeguata alle sue caratteristiche e necessità. L’interesse dei coniugi, quello di costituire una famiglia, è considerato secondario rispetto all’interesse del minore. La procedura per l’adozione nazionale e quella per l’adozione internazionale, differiscono essenzialmente perché nella seconda attore preponderante è l’autorità del paese straniero del minore, rispetto al quale operano gli Enti Autorizzati, che svolgono una doppia funzione; fornitore di servizi per la coppia italiana che intende adottare, garante dell’applicazione delle disposizioni dell’autorità estera in Italia. 

Adozione nazionale. L’adozione nazionale è l’adozione che si realizza quando il minore viene dichiarato adottabile da un tribunale per i minorenni del territorio nazionale.[1] Il termine nazionale non fa quindi riferimento alla nazionalità o a caratteristiche di appartenenza etnica del minore, ma solo al fatto che l’autorità competente è quella italiana in quanto l’adottabilità del bambino viene riscontrata nel territorio nazionale. 

Procedura per intraprendere l’adozione nazionale in Italia. La domanda di adozione. Il procedimento inizia con la domanda di adozione inviata al Tribunale per i minorenni competente per territorio di residenza. Nel caso di residenti all’estero, il tribunale competente è quello dell’ultimo domicilio o, in mancanza, quello di Roma. Alcuni Tribunali per i minorenni richiedono che la domanda di adozione sia indirizzata preventivamente ai Servizi socio-assistenziali. Si occuperanno questi ultimi di informare i coniugi richiedenti e, nel caso questi confermino la loro volontà ad adottare, ad informare il tribunale della disponibilità dei coniugi. Si tratta di una prassi controversa in quanto secondo l’art. 22 della legge 184/1983, come modificata dalla 149/2001, i coniugi devono presentare domanda al tribunale e non ai servizi socio-assistenziali. La domanda può essere redatta in carta semplice anche se alcuni Tribunali richiedono di redigere la dichiarazione in un modulo prestampato, che può differire da un tribunale ad un altro, e che può contenere domande riguardo eventuali limitazioni della disponibilità dei richiedenti riguardanti, tra le altre, lo stato di salute del minore, l’accettazione o meno del rischio giuridico, la disponibilità ad accogliere più fratelli. 

Indagini per la valutazione dell’idoneità dei coniugi. Il tribunale, per poter valutare l’idoneità dei coniugi ad adottare un minore, dispone una serie di indagini, affidandole ai servizi sociali e alle autorità di pubblica sicurezza, e richiedono ai coniugi di sottoporsi ad una serie di indagini di natura sanitaria (di solito realizzati dai dipartimenti di Medicina Legale di Salute Mentale). I servizi sociali presenti sul territorio, collaborano con il tribunale, a cui devono fornire elementi utili, nella forma di una serie di relazioni, atti alla valutazione dei coniugi, valutazione che spetta comunque al Tribunale (Non è infrequente il caso di valutazioni difformi dei Tribunali rispetto agli alle conclusioni dei rapporti prodotti dai servizi sociali). I servizi sociali, generalmente, si avvalgono di equipes di assistenti sociali e psicologi, che raccolgono elementi utili a valutare l’eventuale idoneità a educare ed istruire e di mantenere un minore o più minori, a seconda della disponibilità dei coniugi. Al termine dell’istruttoria, i servizi sociali territoriali raccoglieranno tutti gli elementi utili e redigeranno una relazione che verrà inviata al Tribunale per i minorenni che li ha attivati. Questa serie di accertamenti a carico dei servizi sociali territoriali dovrebbero durare al massimo 4 mesi, dall’invio della documentazione da parte del Tribunale per i minorenni. Anche gli organi di Pubblica sicurezza, competenti nella zona di residenza dei coniugi aspiranti, effettueranno ricerche sui coniugi, inviandola al Tribunale competente per la valutazione dell’idoneità dei coniugi. 

L’idoneità dei coniugi. Letti i pareri e la relazione dei Servizi sociali, il Tribunale, previo ulteriore colloquio con un Giudice, decide autonomamente (quindi anche in difformità con quanto espresso nelle relazioni raccolte) se considerare idonea o non idonea all’adozione i coniugi. Il Tribunale potrebbe richiedere, se lo ritenesse opportuno, ulteriori approfondimenti. Questa fase termina con l’inserimento del fascicolo relativo ai coniugi che hanno presentato domanda in un archivio delle coppie idonee ad adottare. Questo di per se non ha alcuna rilevanza giuridica, e quindi non da ai richiedenti alcuna informazione o certezza che la loro domanda avrà un seguito, che potrà realizzarsi solo dall’incontro (abbinamento) tra le specifiche caratteristiche ed esigenze del minore da adottare e le caratteristiche delle coppie che sono state giudicate potenzialmente idonee ad adottare. E’ responsabilità del Tribunale verificare nei casi concreti la migliore soluzione per il minore (l’interesse prevalente è sempre quello del minore) e realizzare quindi l’incontro tra minore adottabile e coniugi idonei, ovvero il così detto abbinamento. 

Abbinamento tra il minore e i coniugi. Quando un minore si trova in stato permanente di abbandono, il Tribunale per i minorenni emette un decreto di adottabilità. Provvederà, quindi, ad individuare, tra tutte le coppie che hanno presentato la disponibilità, quella più idonea al minore stesso. Il Tribunale dei minori provvede a comunicare ai coniugi individuati l’avvenuto abbinamento, le informazioni mediche sullo stato di salute del minore ed eventuali informazioni riguardanti la sua storia. In questo momento, avendo tutte le informazioni sul minore da adottare, i coniugi devono decidere se continuare o meno nel procedimento adottivo. 

Incontro. A questo punto si realizza l’incontro tra minore e coniugi che può assumere forme diverse, stabilite dal Tribunale concordemente con i servizi sociali che hanno in carico il minore, in relazione alle caratteristiche e necessità del minore. L’avvicinamento potrà avvenire attraverso i così detti Primi contatti, durante i quali il minore, che continua ad essere ospite della struttura dove è stato collocato, e la coppia iniziano a fare la reciproca conoscenza, con il supporto degli operatori dei servizi sociali. Può anche prendere la forma, qualora il Tribunale ne ravvisi la necessità in relazione al caso concreto del minore, del collocamento provvisorio del minore preso la residenza dei coniugi, sempre con il supporto e la vigilanza degli operatori dei servizi sociali. Difficilmente nella pratica si realizza immediatamente il caso in cui, effettuato l’abbinamento, il Tribunale decreti l’ affidamento pre-adottivo, della durata di un anno, che è l’atto necessario perché parta il termine dell’anno, scaduto il quale l’adozione si ritiene definitiva. Nella prassi l’affidamento pre-adottivo viene dichiarato dopo un periodo, non quantificabile a priori, durante il quale si realizza la reciproca conoscenza, e Tribunale e Servizi hanno potuto verificare la sussistenza di tutti i requisiti a garanzia del minore. 

Affidamento Pre-Adottivo. Il periodo tra la dichiarazione di affidamento pre-adottivo sentenza finale di adozione qualche volta è impropriamente indicato come post-adozione. In effetti in questa fase l’adozione non si è ancora perfezionata. Non si tratta quindi di un periodo che segue l’adozione, ma un periodo nel quale viene conclusa. Durante questo arco di tempo, i servizi sociali territoriali, su richiesta del Tribunale per i Minorenni di competenza, vigilano e assistono l’inserimento del minore in famiglia. Al termine del periodo, inviano una relazione finale al Tribunale stesso. Il procedimento termina con la dichiarazione di adozione del minore, che produce tutti gli effetti giuridici che normalmente si realizzano con la nascita. 

Accesso alle informazioni sui genitori biologici. I genitori adottivi, su autorizzazione del tribunale per i minorenni, possono accedere alle informazioni riguardanti i genitori biologici dell’adottato solo qualora esistano gravi e comprovati motivi. Tali informazioni, in caso di urgenza e di grave pericolo per la salute del minore, possono essere fornite anche ai responsabili delle strutture ospedaliere e sanitarie. Una volta compiuti i 25 anni l’adottato può accedere alle notizie riguardanti i genitori biologici presentando istanza al Tribunale dei minorenni. Può farlo anche raggiunta la maggiore età se sussistono gravi motivi. L’accesso alle notizie è autorizzato con decreto. Nel caso che la madre biologica abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata, l’adottato non può avere accesso alle informazioni. 

Rischio giuridico. Nell’adozione nazionale, alla coppia viene richiesto un parere riguardo alla propria posizione verso quello che viene comunemente chiamato rischio giuridico. Si tratta della possibilità che il minore ritorni alla famiglia di origine (oppure ai parenti sino al 4º grado) durante un periodo di collocamento provvisorio definito dal Tribunale. In questo periodo il bambino viene provvisoriamente assegnato alla famiglia adottiva, ma non è ancora stato emesso il Decreto di Affidamento Preadottivo. Se un minore viene dichiarato adottabile con rischio giuridico, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di adottabilità, i parenti fino al 4º grado possono impugnare il provvedimento alla Corte di Appello. Entro 30 giorni dalla notifica della sentenza della Corte di Appello potranno presentare ulteriore ricorso alla Corte di Cassazione. In questo caso, i tempi del rischio giuridico rischiano di allungarsi notevolmente, dipendendo quindi anche dalla magistratura ordinaria. Durante il periodo di collocamento provvisorio il Tribunale nomina un Tutore, presso il quale il minore avrà residenza. Questi non potrà recarsi all’estero e le vaccinazioni di legge devono essere comunicate al Tutore per le iscrizioni presso la competente ASL. 

Adozione internazionale. L’adozione internazionale è l’adozione di un minore il cui stato di abbandono (e di adottabilità) sia stato dichiarato dalle competenti autorità di un Paese estero. La procedura di adozione avviene, almeno in parte, davanti alle autorità del Paese stesso. È regolamentata dalla Legge 4 maggio 1983, n.184, successivamente modificata dalla Legge 31 dicembre 1998, n. 476, che ha autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993 (Convenzione dell’ Aja), e ha costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per le adozioni internazionali (CAI). Inoltre, tra le normative di riferimento, ci sono quelle anche del Paese di provenienza del bambino ed eventuali convenzioni specifiche in materia tra i due Paesi. A causa del numero esiguo di minori adottabili in Italia rispetto alle domande di adozione, l’adozione internazionale è in costante aumento. Le autorizzazioni concesse all’ingresso di minori stranieri, corrispondente alla fase conclusiva dell’adozione internazionale, sono passate, dalle 1.797 del 2001, alle 2.840 del 2005.[1]. 

Procedura per intraprendere l’adozione internazionale secondo la legislazione italiana. La procedura è composta da una prima fase da svolgersi in Italia, nella quale viene decretata l’idoneità della coppia, la quale darà mandato ad un Ente autorizzato a seguire la procedura all’estero. Dopodiché avviene la fase fino all’abbinamento, curata dall’Ente. Infine la coppia si recherà nel Paese ad incontrare il minore o i minori che gli sono stati abbinati, per poi concludere la procedura con il rientro in Italia della nuova famiglia completa. 

Decreto di idoneità. Il collegio dei giudici togati del Tribunale per i minorenni che ha valutato l’idoneità della coppia, rilascia un decreto di idoneità o, nel caso di inidoneità, un decreto attestante l’insussistenza dei requisiti all’adozione. Il decreto di idoneità potrebbe contenere, nell’interesse del minore, anche indicazioni utili a completare il quadro delle caratteristiche della coppia. Nella pratica, alcuni tribunali aggiungono alcune specifiche restrittive relative al numero massimo di minori adottabili, all’età e altre eventuali caratteristiche. 

Ricerca dell’Ente Autorizzato. La Legge 31 dicembre 1998, n. 476 prevede che entro un anno dall’emissione del decreto, la coppia dia mandato ad un Ente autorizzato dalla Commissione per le adozioni internazionali per procedere verso l’adozione in un determinato Paese straniero. L’Ente si occuperà di svolgere la pratica all’estero ed in Italia fino all’avvenuta adozione e, nel caso sia necessario, si occuperà anche del disbrigo di adempimenti post-adottive eventualmente richiesti dal Paese di origine del minore. Ogni Ente ha l’autorizzazione ad operare in alcuni specifici Paesi. In alcuni Paesi, perché l’Ente italiano possa operare, è necessario un accreditamento ulteriore da parte del Paese stesso senza il quale l’operatività dell’Ente in quel territorio rimane solo potenziale. 

Abbinamento tra la coppia ed il minore. Consiste nell’operazione di indicare, fra le coppie o famiglie disponibili ad accogliere un minore, quella più idonea secondo criteri di affinità (generalmente in base all’età, al vissuto del minore e alla presenza e all’entità di eventuali patologie). Di norma, è effettuato dalle autorità del Paese. Tuttavia, visto che in alcuni Paesi che non hanno aderito alla Convenzione dell’Aja non è previsto l’abbinamento da parte dell’autorità, questo viene effettuata dall’ente italiano che cura la procedura. Avviene quindi con criteri e modalità diverse a seconda del Paese, ma deve comunque avvenire prima della partenza della coppia. A seguito dell’abbinamento l’Ente autorizzato riceve dati inerenti il minore. A seconda del Paese e dei dati a disposizione si può trattare di dettagliate relazioni mediche, psicologiche, generali riguardanti le abitudini dell’adottato oppure una scheda piuttosto scarna. 

Incontro. Questo momento è probabilmente il più delicato ed importante. La coppia, assieme ad eventuali altri figli, si reca nel Paese ad incontrare il minore. In questo periodo vengono svolte le pratiche per avviare alla conclusione l’adozione per quello che riguarda il Paese di origine dell’adottato. Chiaramente le procedure e, di conseguenza, i tempi variano a seconda della legislazione del Paese. In alcuni Paesi, generalmente nell’Europa orientale, oltre al viaggio dell’incontro con il bambino, per ultimare la pratica, gli adottandi dovranno effettuare uno o due altri viaggi che variano, generalmente, da 1 a 3 settimane ognuno. In altri paesi (generalmente in America latina) viene effettuato un unico viaggio di circa 40-45 giorni. Se la procedura si svolge con esito positivo, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l’ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia, previa verifica di conformità dell’adozione con le disposizione della Convenzione de L’Aja. Dopodiché la coppia deve provvedere, sempre con l’ausilio dell’Ente, a predisporre la documentazione atta all’uscita dal Paese del minore (generalmente con rilascio del passaporto) e all’entrata e alla permanenza in Italia (visto di ingresso rilasciato dal Consolato italiano). 

Convenzione dell’Aja. Il 29 maggio 1993, è stata redatta la Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale nota come Convenzione dell’Aja, ratificata dal Parlamento italiano il 31 dicembre 1998 con la L. 476. Al centro della convenzione c’è il minore e i suoi diritti fondamentali, compreso quello di avere una famiglia. La convenzione prevede che gli stati aderenti applichino misure prioritarie perché i minori, ove sia possibile, restino con la famiglia di origine, altrimenti ricorrano all’adozione. L’adozione internazionale viene così normata a livello sovranazionale, riconoscendola come un’«opportunità di dare una famiglia permanente a quei minori per i quali non può essere trovata una famiglia idonea nel loro Stato di origine» e viene resa più trasparente e controllata. Non tutti gli stati hanno ratificato questa convenzione, e, alcuni Paesi ratificanti, hanno sospeso le adozioni internazionali verso i Paesi non ratificanti (ad esempio in Bolivia non è più consentita l’adozione internazionale da parte di cittadini statunitensi, salvo casi eccezionali, in quanto gli USA, a differenza della Bolivia, non hanno ratificato la Convenzione). Altri Paesi ratificanti hanno invece firmato accordi bilaterali con Paesi non ratificanti in modo da mantenere comunque garantiti i principi di trasparenza e sussidiarietà ispirati alla Convenzione dell’Aja. 

Disbrighi burocratici dopo l’arrivo in Italia con l’adottato. Appena rientrati in Italia con il minore adottato, i nuovi genitori dovranno svolgere una serie di adempimenti burocratici atti a far sì che il minore possa rimanere nel territorio italiano fino a quando l’adozione non sia riconosciuta o completata (nel caso di adozione non piena). Questi adempimenti andranno di pari passo con le altre procedure di post-adozione. In particolare i genitori adottivi dovranno: 

rivolgersi alla polizia di frontiera con i documenti necessari all’ingresso in Italia (visto italiano e passaporto), unitamente a quelli relativi alla sentenza di adozione;  

presentare domanda al Tribunale dei Minori per richiedere il riconoscimento della sentenza emessa all’estero da parte del tribunale italiano; 

recarsi all’anagrafe del Comune di residenza per la registrazione del minore. 

Il 7 marzo 2007 è stata registrata la Direttiva firmata il 21 febbraio 2007 dai Ministri dell’Interno, Giuliano Amato e da quello delle Politiche per la Famiglia, Rosy Bindi, grazie alla quale non è più richiesto il permesso di soggiorno per il minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione. Precedentemente andava richiesto tassativamente entro 8 giorni dall’arrivo in Italia. Rimangono in essere gli altri adempimenti da svolgere anche nel caso di adozione nazionale e di nascita di un figlio (iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, richiedere il codice fiscale e altri). 

Post-adozione. L’adozione, per la maggior parte dei Paesi, è considerata piena, cioè già completamente definita all’estero. Gli altri Paesi (tra i quali: India, Thailandia, Filippine e Slovacchia) assumono provvedimenti di tutela riconosciuti in Italia come affidi preadottivi. In questi casi l’adozione deve perfezionarsi in Italia e sarà dichiarata dal Tribunale per i minorenni solo dopo relazione finale del servizio socio-sanitario di riferimento nella quale viene rilevato l’inserimento del bambino a livello familiare e sociale. Anche nel caso l’adozione sia già conclusa, i Tribunali per i Minorenni richiedono ai servizi territoriali di vigilare e di assistere, per un periodo di tempo determinato, la nuova famiglia incontrandola ad intervalli regolari. Inoltre, molti Paesi chiedono un impegno formale della coppia ad inviare, a cadenza prefissata, relazioni riguardanti il minore con particolare attenzione all’integrazione nella nuova famiglia. La modalità e la frequenza dipende dalla normativa del Paese. 

I dati e i dispositivi dell’adozione in Italia. L’adozione è l’accoglienza per sempre di un bambino nella propria famiglia. Si tratta quindi di una scelta definitiva, che deve essere ben ponderata. L’adozione si differenzia in nazionale e internazionale. Spesso si pensa che l’adozione internazionale sia l’unica praticabile in Italia. La realtà è diversa. In Italia non ci sono sufficienti bambini con le caratteristiche desiderate dalla coppia adottanti: bambini molto piccoli, figli di genitori italiani, di pelle chiara, sani di mente e fisicamente. Molti sono invece i ragazzini (8-13 anni) o i bambini che hanno qualche menomazione. 

Nell’adozione internazionale ci si rivolge, attraverso enti che fanno parte di una lista controllata dallo Stato, all’accoglienza di bambini stranieri. Le pratiche burocratiche costano cifre molto elevate. Un dato significato della situazione italiana è fornito dal rapporto statistico della CAI per i primi sei mesi del 2009: i minori stranieri adottati sono 1.859 (+12,6% rispetto al 2008) di cui il 50% è originario dell’Europa (nel 2008 era del 36%), con la riduzione dei bambini provenienti dall’America latina (22,2%), dall’Asia (16,8%) e dall’Africa (11%)3. Le domande di idoneità all’adozione internazionale presentate dalla famiglie italiane sono in netto calo da qualche anno: nel 2006 sono state 7.786, nel 2007 sono state 6.867 e il dato provvisorio del 2008 (a luglio 2009) sono state 5.991. A frenare la domanda secondo gli analisti è la crisi economica ma soprattutto l’aumento del ricorso alle tecniche di fecondazione assistita e in modo minore ma degno di nota il fatto che sempre più spesso i bambini che arrivano in adozione sono già in età scolare: questo spaventa molte coppie, che li vorrebbero più piccoli. Un esempio di situazione in evoluzione è quello apparso recentemente sugli organi di stampa a seguito dell’avvio di un accordo bilaterale in termini di adozione internazionale tra Italia e Federazione russa al fine di ridurre i tempi di attesa (normalmente di 5-6 anni). Non si sa se l’accordo influirà anche sui costi dell’adozione, ora elevatissimi: anche sino a 20.000 euro per un bambino. Sono quasi quattromila i bambini russi adottati da famiglie italiane (dal novembre 2000 quando furono avviate le adozioni italiane di bambini russi). 

Affidamento preadottivo. L’affidamento pre-adottivo è quel periodo di un anno, prorogabile a due, nel quale una famiglia viene valutata dopo aver accolto un bambino in adozione e durante il quale la famiglia stessa può rinunciare. Nel caso in cui la famiglia adottiva rinunci all’adozione, il bambino inizierà una trafila che potrà portarlo verso un altro tentativo di adozione (solitamente difficile perché il minore nel frattempo è cresciuto e si sentirà “rifiutato”) oppure immetterlo nel circuito dell’affidamento familiare o in comunità di accoglienza.


 

2. Adozione: capire.

Aspetti generali. Per capire l’adozione dobbiamo capire la sua differenza nella pratica con l’accoglienza e con l’affido. Adozione ed affido sono due processi di solidarietà e di tutela verso i minori che hanno un ruolo sociale importante, ma diverso e non sovrapponibile. Per fare una analisi di confronto si deve partire dalla legge, ma anche dalla prassi e dalle derive comportamentali che mezzi di informazione, opinione diffusa e operatori talora compiono. La legge è molto chiara nel definire l’adozione e l’affido: nel primo caso il minore diverrà di fatto figlio della coppia adottiva a tutti gli effetti, nel secondo caso si chiede un intervento temporaneo di tutela con un lavoro per favorire il rientro dal minore nella famiglia naturale. Queste definizioni lapidarie cozzano però contro una pratica e una realtà di situazioni:

grande numero di famiglie che chiedono l’adozione di minori in tenera età;

grande numero di minori problematici (adolescenti, portatori di disabilità, di etnie differenti, ecc.) in condizione di adozione che non trovano famiglia adottiva;

piccolo numero di famiglie affidatarie disponibili rispetto ai casi da risolvere.

Questo stato di cose determina situazioni di deriva comportamentale professionale/umana e per difficoltà oggettive nel provvedere alla tutela:

elevato numero di minori di età pre-adolescenziale e adolescenziale in strutture protette con necessità di ricorrere a “sine die”(ovvero affido di cui non si prevede a priori un ritorno nella famiglia naturale);

elevato numero di casi di insuccesso dell’adozione e ritorno del minore nel comparto dell’affido per garantirne la tutela;

elevato numero di coppie senza figli che si rivolge all’affido dopo aver sperimentato con insuccesso la via della adozione;

operatori che, visto lo scarso numero di minori disponibili per l’adozione, invitano impropriamente le coppie a convergere verso l’affido.

La legge è chiara: compito primario degli operatori è la tutela del minore. Il programma di tutela comincia con un approfondito esame della coppia che dovrà tenere il minore presso di sé per sempre o per un periodo determinato. I parametri di selezione ai quali l’operatore deve fare riferimento sono gli stessi sia per la coppia adottiva sia per quella affidataria:

capacità dell’individuo di interagire con il mondo esterno.

facilità ai rapporti a qualsiasi livello di età.

atteggiamento positivo verso le cose nuove e la duttilità.

autonomia intesa come raggiungimento della maturità sia nelle capacità decisionali, sia nell’assunzione di responsabilità, ma soprattutto nella indipendenza personale basata sull’autostima, che permette di difendere le proprie scelte.

affettività e la maturità affettiva, la risonanza emozionale dell’individuo, la capacità di tenerezza, di comunicazione e di contatto.

Sia per l’adozione che per l’affidamento, l’operatore deve approfondire le motivazioni alle due scelte differenti sul piano sostanziale e gestionale. Infatti, se molte possono sembrare le analogie, in realtà sono profonde le differenze. Mentre i genitori adottivi desiderano innanzitutto un figlio “proprio”, gli affidatari si offrono per avere temporaneamente cura di un bambino. Il fine dell’affidamento non è quello di avere un bambino “proprio”, ma quello di ricondurlo al suo nucleo originario, dopo aver rafforzato e stimolato la sua personalità con un “rafforzamento dell’io” e avergli dato l’apporto di identificazioni genitoriali positive o aver ottenuto un effetto terapeutico. 

Per poter ben operare gli affidatari debbono possedere una istintiva fiducia nelle potenzialità e nelle capacità di cambiamento di un bambino che ha sofferto, e saper creare con lui un rapporto valido, ma non esclusivo (come invece si verifica con le adozioni). In questo senso sono senz’altro da preferire per l’affidamento le famiglie con i figli propri a patto che la decisione sia condivisa da tutti i componenti del nucleo familiare. Ai genitori affidatari si chiede di fare semplicemente da papà e da mamma temporanei, ma anche di avere una maturità sociale e una disponibilità differente rispetto a quella che si riscontra nelle adozioni, nelle quali si lavora sul senso innato di avere un figlio “proprio”. 

Continuando nelle analisi delle differenze, se da una parte la coppia adottiva deve sempre tenere presente che il figlio adottivo porterà con sé tracce del trauma dell’abbandono, avremo per il bambino affidato quello dell’angoscia legata alla separazione, che non è mai definitiva e che si ripropone continuamente. 

In ambedue le forme di genitorialità non naturale, i nuclei familiari debbono essere capaci di accettare il “passato” del bambino, precedente al suo inserimento in famiglia, e debbono essere capaci di rispettare la sua “storia”, ma anche qui la differenza è enorme perché mentre il “passato” dell’adottato è un evento concluso, il “passato” di un bambino in affido rappresenta, in un qualche modo, anche il suo futuro. 

Agli affidatari, come agli adottivi di minori grandicelli, si chiede di essere così equilibrati da saper sopportare meccanismi regressivi, di rifiuto, di provocazione o di adattamento passivo del bambino stesso. Agli affidatari si chiede anche di sopportare la contemporanea aggressività della famiglia di origine e che sia consapevole del suo ruolo equilibratore, in modo da consentire al bambino che ha accolto, la possibilità di continuare ad accettare ugualmente le due famiglie, le due madri, i due padri, senza sentirsi costretto a rifiutare una delle due per scegliere l’altra. 

Negli affidi e nelle adozioni, le maggiori difficoltà sono legate alla previsione di quel che accadrà con l’ingresso del minore nella nuova famiglia. Per l’adozione il lavoro degli operatori si conclude con l’inserimento definitivo del bambino (salvo esplicite richieste); per l’affidamento il lavoro continuerà perché la famiglia affidataria dovrà essere seguita e sostenuta nel suo compito. 

Concludendo, per le ragioni sopra riportate contestiamo quegli operatori che con superficialità convertono le domande di adozione non esaudite, in domande di affidamento familiare. Questa deriva professionale rimane quella che è: una operazione professionalmente a rischio permeata di molte incognite. A nostro avviso, l’operatore potrà vagliare questa ipotesi solo dopo aver compiuto attente valutazioni in regime di eccezionalità di condizioni, con la consapevolezza che quella famiglia andrà nuovamente e lungamente preparata e poi seguita con un lavoro più attento del solito. 

Aspetti specifici. Fra le motivazioni che muovono le coppie a fare richiesta di adozione sicuramente la principale è il bisogno di avere un bambino nonostante l’impossibilità di avere dei figli. Quando una coppia arriva a fare domanda di disponibilità all’adozione ha affrontato un personale percorso per giungere a questa decisione condivisa. Tale percorso spesso parte dalla frustrazione dell’impossibilità a generare, che rappresenta una sofferenza e può essere fonte di conflitti. 

Questo rimanda al bisogno di maturare da parte della coppia un progetto adottivo attraverso la riformulazione dell’idea iniziale di generatività biologica, considerando l’origine e la nascita del percorso. Si può considerare pertanto uno specifico compito evolutivo e una precipua transizione il passaggio dall’infertilità all’elaborazione del progetto adottivo in chiave di generatività sociale; questo impegna la coppia e la coinvolge in un processo maturativo e valutativo che concerne i suoi valori e le sue aspettative. 

Il diventare genitori adottivi si presenta pertanto come una condizione con caratteristiche molto differenti dalla genitorialità naturale. L’infertilità, l’incertezza legata alla realizzazione del rapporto adottivo, lo stigma associato alla genitorialità adottiva sono presentati in letteratura, insieme ad altri fattori, come stress addizionali che potrebbero avere un impatto negativo sulla relazione genitore-bambini nei primi anni del ciclo di vita. 

Nell’ultimo decennio è stato registrato un rilevante aumento di coppie che fanno richiesta di adozione; sono in crescita, infatti, le coppie infertili e/o sterili e le coppie che considerano il progetto adottivo come più «prevedibile», socialmente accettato e percorribile. Tutto questo ha reso difficile e lungo il progetto di diventare genitori di un bambino di nazionalità italiana, e ultimamente queste difficoltà si possono estendere anche nel caso di disponibilità ad accogliere un bambino straniero. 

Molte coppie che desiderano questa fecondità dell’affetto tuttavia si devono rendere conto dello sperequato rapporto fra domande di adozione e bambini disponibili. Questo porta all’inevitabile conseguenza che molte aspettative non potranno essere esaudite e per questo le offerte di disponibilità dovranno necessariamente essere valutate sulla base dei bisogni dell’adottando e non sulla base delle coppie. 

Inoltre si può affermare che, oltre alla problematica della conoscenza delle origini, la differenza sostanziale tra le famiglie adottive e affidatarie, dal punto di vista degli aspetti strutturali e dinamici, è la presenza o meno di figli naturali quale elemento che va a «definire» e differenziare il progetto della coppia. Questo aspetto è connesso al bisogno di partenza, che per le coppie adottive è, per la maggior parte dei casi, legato al vissuto di sterilità e quindi all’impossibilità di avere un figlio naturale. 

Concludendo, per le famiglie adottive le sfide e le possibili criticità sono legate al vissuto di sterilità, alla trasformazione dal progetto di avere un figlio proprio al progetto adottivo, alle pratiche burocratiche per la domanda di adozione e l’investigazione psicologica per il conferimento dell’idoneità. A questi si aggiunge la specificità dovuta all’incontro con il figlio, inizialmente «estraneo», per il colore della pelle, per cultura, per il patrimonio genetico. 


 

3. Adozione: riflettere.

Aspetti generali. Nell’accogliere entriamo in un mondo sconosciuto in cui tutte le relazioni devono essere sperimentate personalmente. Nella nostra società, organizzata ed efficiente, molti compiti che una volta si riflettevamo sui genitori sono oggi delegati, anche se impropriamente: esiste il rischio della delega, rischio subdolo in cui nel frenetico vivere spesso si incorre. Un esempio. La scuola educa, ma questo non significa che i genitori per questo sono esonerati dalla cura all’educazione dei figli. Ancora, alla sanità abbiamo delegato la salute dei nostri figli, ma non ci esime dalla loro cura per il loro benessere, E ancora, la tata ci sostituisce quando noi non possiamo essere presenti con i nostri figli, ma non ci solleva dallo svolgere i compiti primari della mamma e del papà. Il rischio della delega comporta anche derive…che fanno dire: “il tempo che dedico a mio figlio è poco ma è altamente qualitativo”. Frase infelice e presupponente perchè il figlio ha proprio bisogno del tuo tempo, della tua dedizione, della tua cura, nei silenzi, nel conversare quieto senza limiti, nella presenza attiva e passiva. prima di intraprendere un cammino di accoglienza, qualsiasi esso sia, è necessario fare un bilancio del nostro tempo e delle nostre priorità: i nonni non bastano, le tate non bastano, la scuola non basta, le attività sportive o sociali non bastano……. 

Nell’epoca del navigatore satellitare può essere ancora vitale riscoprire la dimensione delle mappe, scrutate con trepidazione e provvisorietà; noi che pensavamo di costruire la genitorialità come un’autostrada avremo la sensazione del labirinto, delle svolte e degli incroci, gli snodi che rendono autentico ogni istante del nostro viaggio con il bambino e l’adulto accolto perché l’imprevisto non è ciò che si sottrae a ogni calcolo, ma ciò che accade. 

Aspetti specifici. L’adozione inizia con una decisione di essere genitori di un bambino non nato o concepito dal proprio corpo, presa per il desiderio di generatività. L’adozione appare come un progetto scelto, cioè deciso e anticipato dalla coppia che ha la possibilità di prevedere punti di forza e di debolezza, di anticipare le conseguenze negative e di attivare strategie di fronteggiamento. Tuttavia il diventare genitori non è semplicemente un progetto, un desiderio che diventa evento, ma è un processo aperto a rischi legati alla relazione. 

Negli ultimi decenni si è assistito ad un profondo mutamento interno al processo adottivo. Dalla tradizionale funzione di fornire bambini piccoli a coppie senza figli si è passati ad una nuova situazione legata alla ricerca di famiglie adatte ad ospitare bambini più grandi che in diversi casi si presentano come più problematici, con disabilità fisiche e/o mentali, appartenenti a minoranze etniche o che hanno alle spalle molteplici esperienze di affidamento. Questo cambiamento della popolazione dei bambini dati in adozione ha comportato un sostanziale incremento della percentuale di adozioni «fallite». 

Questo fenomeno induce a riflettere su un’ulteriore necessità di rielaborazione del progetto da parte della coppia. Infatti, il progetto non prevede solo il passaggio dalla generatività biologica alla generatività sociale, ma anche il confronto con la disponibilità individuale e di coppia a misurarsi con la maternità e paternità scelta verso un bambino diverso da quello desiderato. Questa condizione richiede un’ulteriore sfida perché occorre confrontarsi con la propria capacità di convivere per sempre con il vissuto di un bambino che può avere disabilità fisiche o che può aver subito abusi fisici e psichici. 

D’altro canto è necessario chiedersi quando e perché una relazione familiare adottiva possa considerarsi sana e «di successo». Questa riflessione apre ad una tematica che non è esclusiva della famiglia adottiva, ma investe l’analisi dei processi di benessere e malessere di qualsiasi strategia del vivere insieme. 

Il fallimento adottivo è considerato l’allontanamento definitivo o transitorio del minore dal nucleo familiare. Infatti, l’esperienza adottiva per sua natura appare caratterizzata da una molteplicità di variabili così interconnesse da rendere particolarmente complessa l’individuazione di parametri oggettivi che possono indicarne il successo o l’insuccesso. 

Nota. A tale riguardo Bozzo, Cavanna, Diotti e Migliorini (2001) hanno condotto una ricerca retrospettiva relativa al rischio psicosociale connesso al fallimento adottivo, al fine di descrivere l’andamento dell’iter adottivo e la tipologia delle adozioni nella regione Liguria attraverso la disamina di variabili che tengono conto sia di alcune caratteristiche degli attori del processo adottivo (genitori adottivi, bambino e famiglia d’origine), sia dei fattori di protezione e di rischio dell’esperienza adottiva. I dati raccolti hanno riguardato 1150 minori adottati (582 femmine e 568 maschi), in un periodo di tempo che va dal 1983 al 1995, che rappresentano l’universo dei provvedimenti di adozione nella giurisdizione del Tribunale per i Minorenni di Genova nel periodo considerato. Dalla ricerca emerge che le principali cause di abbandono sono prevalentemente l’incuria e l’indigenza (tale fattore però è in diminuzione), mentre aumenta in modo consistente la tossicodipendenza. La tendenza dei servizi sociali ad allontanare i bambini dalla famiglia con genitori facenti uso di stupefacenti deriva dalla discontinuità della preoccupazione materna che è certamente una delle caratteristiche tipiche della madre tossicodipendente. Per quanto riguarda il numero delle collocazioni esperite dai bambini, risulta che il 10 % dei bambini ha sperimentato ben quattro collocazioni prima dell’affidamento pre-adottivo, e solo un numero limitato di bambini sperimenta dalle sei fino ad un massimo di dieci collocazioni. Come è noto, la prima collocazione del bambino riveste una particolare importanza perché in questa fase si instaura il legame di attaccamento attraverso il cosiddetto periodo sensibile per la costruzione del rapporto madre-bambino. Negli operatori del settore la teorizzazione della recuperabilità della famiglia ha inciso negli orientamenti professionali; prima di allontanare il minore dalla famiglia, infatti, devono essere attuati tutti gli interventi di sostegno possibili per conservare l’unità familiare. 

Inoltre, all’interno della letteratura, è stato approfondito tale fenomeno ponendo l’attenzione alle caratteristiche di personalità, di coppia e alle loro potenziali capacità di parenting, connesse ai criteri di idoneità. Altri studi hanno orientato le loro analisi sulle esperienze di deprivazione che normalmente hanno caratterizzato la prima infanzia del bambino; accanto a questo è necessario considerare il particolare «abbinamento» e incontro tra genitori adottivi e minori. (riferito in Migliorini e Rania, 2008). 

La formazione del progetto adottivo può rappresentare un vero e proprio catalizzatore per la condivisione di valori, finalità, priorità e aspettative fino ad offrire un punto di vista sul mondo. Le famiglie con un progetto forte investono molto nell’unità familiare e danno prova di un orientamento partecipato che enfatizza un collettivo «noi» più che l’io, tendono ad adottare un punto di vista più realistico e dimostrano disponibilità ad accettare anche soluzioni non ideali rispetto alle domande della vita. Infatti, tra le risorse e le criticità che caratterizzano l’esperienza dell’adozione vi è la sfida principale della creazione di legami primari che non si basano sui legami forti, tipici del rapporto di consanguineità, sia da parte dei genitori, che in alcuni casi considerano la loro esperienza addirittura come reversibile, sia da parte dei figli, che vivono il dilemma delle origini tra genitore biologico e genitore adottivo. 


 

4. Adozione: dare.

Aspetti generali. Nell’accoglienza di minori e di adulti, come anche nell’affido e nell’adozione, è necessario porsi consciamente delle mete. Accogliere un minore o un adulto significa anche porsi una responsabilità formativa e accettare di essere al contempo formati. Accade il medesimo processo con i figli naturali: essi sono formati nella famiglia e la famiglia è da loro formata. La differenza sta nel fatto che nella famiglia naturale i fatti hanno un impatto “naturale” e stemperato dalla normalità degli avvenimenti, dal succedersi degli eventi entrati nella costituzione sociale e culturale della piccola comunità chiamata famiglia (che ha un suo passato e un suo vissuto condiviso). Nel caso dell’accoglienza, in tutte le sue forme, l’impatto empatico è molto forte e meno “normale”. Il passato ed il vissuto dell’accolto deve essere condiviso e il passato e il vissuto della famiglia deve entrare a far parte del bagaglio dell’accolto. Un passaggio delicato formato sul fronte interno familiare da legami deboli che nel loro insieme formeranno la base dell’accoglienza reciproca. Sul fronte esterno invece la famiglia e l’accolto sono per realtà sociale controcorrente rispetto alle altre famiglie. Questa evidenza può porre la famiglia accogliente in maggiore evidenza gratificativa, alimentando la sua autostima, ma al contempo contiene il germe del narcisismo e dell’ambiguità nascosta nell’altruismo. Nell’accolto rimane sempre il problema delle proprie radici e della continua necessità di rivisitare il suo passato per rimodellarlo per sé stesso e per i legami affettivi, formativi e culturali che ha acquisito. 

Vi è necessità di porsi mete formative che istruiscano il nostro agire giorno per giorno: devono essere generali, tanto generali da essere essenziali. La domanda nel dare è la seguente: cosa vogliamo lasciare in eredità ai nostri figli? 

1. La capacità di essere autonomi. Non per disponibilità economica, perché quella semmai viene dopo, ma la capacità di fare scelte secondo la propria natura, secondo le proprie capacità e le proprie disabilità. Questo tema può ovviamente essere molto dilatato; mi limiterò ad una sola riflessione sul dare. I nostri figli devono essere capaci di decidere autonomamente (che non è…. ora faccio quello che voglio..). Come ha chiaramente espresso Tuggia (2008) decidere significa, primariamente, “uscire da noi stessi”: la decisione si alimenta da un bisogno, da una mancanza… forse per questo oggi non si decide volentieri, in una società in cui l’eccesso di opportunità paralizza perfino il sogno. Per una riflessione più strettamente educativa sottolineo alcuni elementi: 

il sé: ci si deve conoscere per decidere o, quantomeno, la decisione ti spinge drammaticamente a farlo. Ogni scelta compone o ricompone la nostra biografia: continuità e discontinuità, coerenza e tradimenti sono passaggi necessari di ogni vita; 

la traiettoria: è la direzione della scelta, è la valutazione della direzione, la quantità delle nostre forze. Individuare una traiettoria significa anche fare i conti con i vincoli, gli attriti, le resistenze; 

la progettazione: è la capacità di pensare e attuare un piano d’azione, facendosi carico della capacità di convivere con l’ambiguità e la complessità che abitano il nostro mondo, superando l’orizzonte spesso angusto dell’utilità soggettivamente attesa, di uno sguardo senza prospettiva. 

Educare alla decisione presuppone oggi una percezione sofisticata delle sfumature, la consapevolezza della molteplicità delle prospettive, l’umiltà di muovere un passo senza la pretesa della definitività. 

2. La capacità di perseguire la qualità. Educare alla qualità è molto difficile perché si basa non sulle parole ma sull’esempio e sulla coerenza delle persone significative per l’accolto. Non sono i sermoni che radicano la rettitudine, ma l’esempio e la coerenza nel vivere quotidiano. Oggi è anche difficile parlare di rettitudine. Questa è una parola obsoleta non solo perché richiama l’osservanza di precetti familiari che non esistono più ma semplicemente perché oggi la rettitudine non si esprime con concetti apodittici determinati da un norma ma da pensieri a rete che si intersecano e rendono multifattoriale non solo l’analisi, ma anche le conclusioni (basti pensare al conflitto tra etica politica e sobrietà personale, tra amore e sessualità, tra editti pro-famiglia di alcuni politici e distruzione della propria in uno sfilacciamento di perdonismo maschilista, anche nella senilità). Le contraddizioni del nostro vivere mettono a dura prova questa meta formativa anche nello specchio magico della famiglia, soprattutto perché la nostra società oscilla nel mettere a valore i fatti, le opinioni, le convinzioni con molta elasticità opportunistica che difficilmente possono essere comprese da un bambino, ma anche da un adulto di altra cultura. Lo stesso impianto multiculturale determina non più “verità” dogmatiche, ma necessità di fare scelte personali, di chiarire distinguo (oggi si dice di declinarle….), che di volta in volta hanno semi di opportunità o di qualità molto variabili. Per questo oggi essere genitori è difficile, più difficile che in passato quando il compito primario dei genitori era la sussistenza familiare (si, lo so, ora non si muore di fame e allora si.., ma ora si muore dentro e allora forse meno). 

Aspetti specifici. Nella prima fase dell’accoglienza la spinta altruistica ha la proprietà di valorizzare tutto quanto incontra ed assomiglia all’amore-agape, ma senza l’intervento della ragione non è possibile determinare la continuità e portare a buon fine l’impulso iniziale. Infatti, ogni impulso, anche il più altruistico e solidale, in mancanza di razionalità, si snatura. Bisogna esprimere una morale razionale che nasca dall’allargamento emozionale completato e garantito dalla ragione. Tradurre questi concetti in atti pratici è frutto della razionalità, del ragionamento, della competenza e della continua vigilanza verso gli altri e verso sé stessi. Si deve acquisire una vigile consapevolezza dei propri errori e di quelli altrui e continuamente è necessario compiere continue modificazioni di rotta per riuscire vicendevolmente, e in modo partecipe, portare a destino quanto entrambe le parti ritengono giusto e morale per sé stesse. Questa impostazione rimanda nei concetti più filosofici alla formulazione kantiana sull’essere ragionevole comportamento che deve essere considerato un fine e non un mezzo. Su questa base diremo che per la famiglia accogliente l’accoglienza non è un mezzo (per dare casa ad un bambino, ad una mamma e ad un “chiunque”), ma è interiormente un fine. L’etica in questa situazione è realmente la soppressione del calcolo dell’utile per sé e diviene un esercizio a favore degli altri con la sostituzione del “me” con il “chiunque”. I temi delle funzioni, dimensioni e connessioni della solidarietà, del significato del dono e del ruolo della reciprocità sono stati a lungo indagati. Recentemente si è operata una revisione critica dei diversi approcci teorici e si sono messe in luce le difficoltà metodologiche legate alla ricerca empirica sull’altruismo, la solidarietà, la cooperazione cercando la possibilità di un fondamento non trascendente dell’azione orientata al benessere altrui. A partire dai fondamenti biologici del comportamento fino alle più sofisticate determinazioni della teoria dell’azione razionale, passando per l’idea di azione collettiva e di bene pubblico, sono state esplorate le difficoltà di un pensiero che vuole prescindere da un’effettiva ricollocazione valoriale del soggetto. 

L’azione altruistica deve prendere senso in condizioni di libertà, e non si coniuga con i vincoli di sangue, ma con la vicinanza empatica. Dopo il gesto altruistico si sviluppa nelle parti un processo emozionale complesso che deve essere caratterizzato da una generosità a cui deve seguire una elevata elaborazione razionale. Nell’accoglienza familiare deve convivere lo slancio e il raziocinio, il vantaggio per il minore e il vantaggio per i genitori accoglienti: non sono vantaggi materiali, ma vantaggi interiori espressi da un agire che chiunque può fare se governato da una ragione morale. L’eccezionalità non è quindi intrinseca nell’opera svolta, ma solo nella scarsa frequenza con cui avviene. Per questo le famiglie accoglienti sono famiglie “normali”, ma sono giudicate “controcorrente”. Aver cura di un bambino non proprio diviene così una azione non compresa perché i figli altrui si considerano “di nessuno”, come se i minori abbandonati non fossero figli di tutti. 

Il non farsi carico di questa emergenza, nascondendoci dietro a un non mi tocca, non mi appartiene, si pensi il servizio sociale, è colpa grave sul piano sociale perché dimostra che non essendone colpito non ne sono nemmeno sensibilizzato. In questo contesto concettuale si ha il capovolgimento delle visioni e, se si è disturbati dal minore accattone, si è anche disturbati dal servizio che opera “per portare via ad una mamma il suo figlioletto”. 

La famiglia accogliente è un nucleo sociale in cui si massimizza l’utilità collettiva imperniata sul minore, un’impresa che si basa sull’idea che essere morali significa impegnarsi per rendere massimo il saldo di utilità per il maggior numero possibile di attori che ruotano attorno alla figura del bambino cercando di portarlo verso un futuro senza sradicarne vissuto e sentimenti. Questo è dunque un tentativo di dare risposta coerente e razionale all’altruismo verso i minori, senza pietismi di slanci irrazionali, ma con ragionevole consapevolezza nella costruzione del moderno stato sociale del benessere. 

Solo l’abitudine alla riflessione morale modifica il nostro carattere e solo l’unione dell’altruismo con la ragione determinano il comportamento morale. Questo passaggio tuttavia non può avvenire una volta per sempre ma dobbiamo vivere questo dualismo tra altruismo e ragione continuamente per riuscire a trasformare il nostro agire in morale. Di qui la necessità continua del confronto con sé stessi, con il proprio partner e con altre famiglie che hanno vissuto e che vivono le stesse esperienze.


Fonti

  • Bruni A., Manuale per famiglie controcorrente. L'accoglienza familiare tra teoria e pratica, Edizioni Psiconline, 2011
  • Fava Vizziello, G., Simonelli, A., Adozione e cambiamento. Bollati Boringhieri. 2004. 
  • Di Sauro, R., Marchegiani, F. L’ adozione, le radici dell’appartenenza. Aracne, 2008.
  • Diocesi di Milano. Servizio per la famiglia. Abitiamo l’accoglienza. Percorsi di apertura possibili per comunità parrocchiali e famiglie. Editore In Dialogo. 2008. 
  • Macario G., Dall’istituto alla casa. L’evoluzione dell’accoglienza all’infanzia nell’esperienza degli Innocenti. Editore Carocci 2008. 
  • Limone P., L’ accoglienza del bambino nella città globale. Armando Editore, 2007. 
  • Guerrieri A., Odorisio M. L., A scuola di adozione. Piccole strategie di accoglienza. Editore ETS , 2007. 
  • Autori vari. Madrugada, 61, marzo 2006.
  • Brodzinsky D.M., Schechter, D.M., The psychology of Adoption. Oxford University Press. 1990. 
  • Cavanna, D., Il fallimento adottivo. Infanzia e adolescenza, 2, (3), pp. 147-157. 2003. 
  • Migliorini, L., Rania, N. Psicologia sociale delle relazioni familiari. Editori Laterza, 2008. 

 

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